Ricorso in Cassazione Personale: La Firma dell’Avvocato è Obbligatoria
Un ricorso in Cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’imputato senza l’assistenza di un legale abilitato, è destinato a una declaratoria di inammissibilità. Questa è la chiara indicazione che emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ribadisce la necessità della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso nasce dal ricorso presentato personalmente da un imputato avverso un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Caltanissetta. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso stesso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, nota come ‘Riforma Orlando’, che ha introdotto modifiche significative al codice di procedura penale.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione personale: la normativa
La Corte Suprema ha immediatamente rilevato un vizio insanabile nell’atto presentato. La legge n. 103 del 2017 ha infatti modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, stabilendo in modo inequivocabile che il ricorso presentato dall’imputato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Questa norma mira a garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, che non verte sul merito dei fatti ma sulla corretta applicazione della legge. La complessità dei motivi di ricorso ammessi in Cassazione richiede una competenza specifica che solo un avvocato cassazionista può assicurare.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza procedere a un’udienza pubblica, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La motivazione è netta e lineare: poiché il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato e non da un difensore qualificato, viola una condizione di ammissibilità prevista dalla legge.
La decisione sottolinea come la norma non lasci margini di discrezionalità. L’assenza della firma di un avvocato cassazionista costituisce un vizio che non può essere sanato, portando inevitabilmente alla reiezione in limine dell’impugnazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche e Principio di Diritto
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica dell’inammissibilità, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa da parte del ricorrente, circostanza che la Corte ha escluso nel caso di specie, richiamando un principio consolidato dalla Corte Costituzionale. L’ordinanza riafferma un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione in materia penale è tecnicamente filtrato e richiede obbligatoriamente il patrocinio di un legale specializzato, a garanzia della qualità del giudizio di legittimità.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No. In base alla normativa vigente dal 3 agosto 2017 (Legge n. 103/2017), il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa accade se un ricorso viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile de plano, cioè senza la celebrazione di un’udienza. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di 3.000 euro.
La condanna al pagamento di una sanzione è sempre automatica in caso di inammissibilità?
Sì, l’articolo 616 del codice di procedura penale prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende come conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, a meno che non emergano profili che escludano la colpa nella presentazione dell’impugnazione, valutazione che spetta alla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5421 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5421 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a VITTORIA il 18/07/1986
avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Considerato che il ricorso (come tale qualificato dalla Corte di appello di Caltanissetta) avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 25 settembre 2024 è stato proposto personalmente da NOME COGNOME e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell’imputato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrit nell’albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.