Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25420 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25420 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato in Marocco il 16/08/1947 avverso l’ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Trieste udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare;
ritenuto che si tratta di impugnazione proposta personalmente, senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, che ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», a fronte della quale s’impone l’inammissibilità del ricorso;
rilevato, infatti, in virtødi detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione piø autorevole, ha affermato che Ł manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011);
ritenuto che, quindi, il ricorso Ł affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI