Ricorso in Cassazione personale: Inammissibilità e condanna alle spese
Presentare un ricorso in Cassazione personale, ovvero senza l’assistenza di un avvocato specializzato, è una scelta procedurale che porta a conseguenze inevitabili e severe. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità dell’atto e la conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere la ratio della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di tentato furto aggravato, emessa in primo grado dal Tribunale di Venezia e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato condannato alla pena di un mese di reclusione e 50 euro di multa. Non rassegnato alla decisione, l’individuo decideva di impugnare la sentenza di secondo grado proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione.
Il motivo del ricorso presentato dall’imputato
L’imputato lamentava un vizio di motivazione da parte della Corte di Appello, sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente verificato la possibile presenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, il punto cruciale non era il merito della sua doglianza, ma la modalità con cui essa è stata presentata.
La Decisione della Suprema Corte: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione personale
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso in Cassazione personale palesemente inammissibile, senza neppure entrare nel vivo delle argomentazioni difensive. La decisione si fonda su un vizio procedurale insanabile: la mancanza di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Le Motivazioni della Scelta Giudiziale
La motivazione della Corte è netta e si basa su una norma specifica del codice di procedura penale, l’articolo 610, comma 5-bis. Questa disposizione stabilisce che, quando il ricorso presenta cause di inammissibilità evidenti, la Corte può dichiararlo tale senza formalità. Nel caso di specie, la causa era palese: il ricorso era stato proposto personalmente dall’interessato e non da un avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio in Cassazione. Questa figura è obbligatoria per legge, data la complessità e la natura del giudizio di legittimità, che non riesamina i fatti ma valuta la corretta applicazione delle norme di diritto.
La Corte ha inoltre applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Non ravvisando un’assenza di colpa da parte del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamando una sentenza della Corte Costituzionale), ha condannato l’imputato a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese del procedimento.
2. Il versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza del rispetto delle regole procedurali, specialmente nel giudizio di Cassazione. Il tentativo di agire personalmente, bypassando la figura del difensore specializzato, non solo è destinato al fallimento ma comporta anche significative conseguenze economiche. La decisione sottolinea che il patrocinio di un legale abilitato non è una mera formalità, ma un requisito essenziale per garantire la corretta dialettica processuale e la legittimità dell’atto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione personalmente senza un avvocato?
No, la legge processuale penale stabilisce chiaramente che il ricorso per Cassazione deve essere proposto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Un ricorso presentato personalmente dall’imputato è considerato privo di legittimazione.
Cosa succede se un imputato presenta un ricorso in Cassazione personale?
Il ricorso viene dichiarato palesemente inammissibile dalla Corte di Cassazione, spesso senza neanche procedere con le formalità dell’udienza. La Corte non esamina il merito delle questioni sollevate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato discrezionalmente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39884 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia emessa in data 30.06.2023 che aveva condannato NOME alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 50 di multa per il reato di cui agli articoli 56, 624, 625, n.7 cod. pen.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in riferimento al mancato accertamento di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, si rileva la palese inammissibilità di quest’ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè dall’interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025.