Ricorso in Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione personale presentato direttamente dall’imputato. Questa decisione sottolinea l’importanza del ruolo del difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e le severe conseguenze per chi ignora tale requisito procedurale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva condannato un individuo per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 309/1990). Avverso tale decisione, l’imputato decideva di proporre ricorso per Cassazione, agendo però personalmente, senza l’assistenza di un legale iscritto all’albo speciale dei cassazionisti. Il suo gravame mirava a contestare la condanna, ma si è scontrato con una barriera procedurale insormontabile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su una chiara e inderogabile norma del codice di procedura penale. I giudici hanno agito rapidamente, dichiarando l’inammissibilità senza formalità, come previsto dalla legge per i casi di evidente difetto di legittimazione.
Le motivazioni della decisione sul ricorso in Cassazione personale
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che, a eccezione di specifici casi previsti dalla legge, gli atti di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La riforma del 2017 ha eliminato la possibilità per l’imputato di presentare personalmente il ricorso, una facoltà precedentemente ammessa.
La Corte ha evidenziato che la proposizione di un ricorso in Cassazione personale costituisce un vizio di legittimazione, poiché l’imputato non è un soggetto autorizzato dalla legge a compiere tale atto. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità viene dichiarata de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale.
Infine, richiamando l’articolo 616 del codice di procedura penale e la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 86/2000), la Cassazione ha stabilito che, in assenza di prove che l’errore sia stato commesso senza colpa, la dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma equitativamente determinata, in questo caso 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di rispettare le regole procedurali, specialmente nel giudizio di legittimità, caratterizzato da un elevato tecnicismo. La figura del difensore cassazionista non è una mera formalità, ma una garanzia di competenza tecnica indispensabile per un corretto accesso alla giustizia. Per i cittadini, la lezione è chiara: per contestare una sentenza penale davanti alla Suprema Corte, è obbligatorio e imprescindibile affidarsi a un avvocato specializzato, pena l’immediata reiezione del ricorso e l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, la legge vigente, in particolare l’art. 613 del codice di procedura penale come modificato nel 2017, esclude espressamente la possibilità per l’imputato di presentare un ricorso personale. L’atto deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene presentato da un soggetto non legittimato, come l’imputato stesso?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza formalità. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si limita a rilevare il difetto procedurale e a respingere l’impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di aver commesso l’errore senza colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11120 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11120 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMECUI 04NXEVF) nato il 06/06/1987
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
L ato avviso alleI ti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso avverso la sentenza del 9 luglio 2024 – con la quale l Corte d’appello di Torino, ha condannato COGNOME per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. del 1990 – non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto proposto da sogget privo di legittimazione, e in particolare dall’interessato personalmente e non da difensor abilitato al patrocinio in Cassazione;
che trova infatti applicazione la vigente formulazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc pen., introdotta dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell’imputato;
che ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l’impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l’inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nel fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso sen versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarator dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.