Ricorso in Cassazione personale: Inammissibile senza Avvocato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione personale non è più ammesso nel nostro ordinamento. La pronuncia sottolinea come la sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato iscritto all’albo speciale sia un requisito imprescindibile, la cui assenza comporta conseguenze severe per il ricorrente. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello. Invece di avvalersi di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, l’interessato decideva di redigere e depositare personalmente l’atto di impugnazione presso la Corte di Cassazione. Questa scelta si è rivelata fatale per le sorti del suo gravame.
La Decisione sul ricorso in Cassazione personale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, fermandosi a un rilievo pregiudiziale di natura puramente formale. La decisione ha comportato non solo la chiusura definitiva del procedimento, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Questa norma ha introdotto una regola categorica: l’atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, esclusivamente da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha evidenziato che la legge non lascia spazio a interpretazioni alternative. La facoltà per la parte di presentare personalmente il ricorso, un tempo consentita, è stata eliminata. Questa modifica legislativa mira a garantire un’adeguata professionalità e tecnicità nella redazione degli atti destinati al giudizio di legittimità, che verte unicamente su questioni di diritto e non sul riesame dei fatti. La Corte ha inoltre richiamato un suo precedente a Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che aveva già consolidato questo principio, confermando la perentorietà del requisito formale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito chiaro: il giudizio di Cassazione è un ambito altamente specializzato che non ammette improvvisazioni. La normativa vigente impone l’assistenza tecnica di un avvocato cassazionista come filtro di professionalità e garanzia del corretto svolgimento del processo. Qualsiasi tentativo di presentare un ricorso in Cassazione personale è destinato a fallire, con l’ulteriore aggravio di sanzioni economiche. Chiunque intenda adire la Suprema Corte deve, pertanto, obbligatoriamente affidarsi a un legale abilitato, evitando così una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni.
È possibile presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No, a seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. L’atto presentato personalmente dalla parte è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e l’impugnazione non produce alcun effetto. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Qual è la conseguenza economica della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Sulla base di questo provvedimento, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46959 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 21/05/1984
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato-ave’rso – titte -parci, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale dell Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, COGNOME, Rv. 272010);
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La consi liera relatrice
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