Ricorso in Cassazione personale: perché è sempre inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione personale, ovvero redatto e sottoscritto direttamente dall’imputato, è una scelta destinata all’insuccesso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’assistenza di un difensore specializzato non è un’opzione, ma un requisito indispensabile per accedere al giudizio di legittimità. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche, chiarendo perché la legge impone questa regola.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Torino. L’aspetto cruciale, che ha determinato l’esito del procedimento, è che l’atto di ricorso è stato redatto e firmato personalmente dall’imputato stesso. Questi, agendo in autonomia, ha tentato di portare le proprie ragioni direttamente all’attenzione della Suprema Corte, senza avvalersi dell’assistenza di un legale qualificato.
La Decisione della Corte e l’obbligo del patrocinio legale
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza (rito “de plano”), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura procedurale. La Corte ha stabilito che la mancanza della firma di un avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori costituisce un vizio insanabile, che impedisce l’analisi del ricorso.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un’interpretazione rigorosa e consolidata del codice di procedura penale. In particolare, la Corte ha richiamato il combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice. Queste norme stabiliscono in modo inequivocabile che, nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione, l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La ratio di questa previsione è duplice. Da un lato, si vuole assicurare un’adeguata qualità tecnica alla difesa, data la complessità delle questioni giuridiche trattate in Cassazione, che non riguardano il fatto ma la corretta applicazione della legge (il cosiddetto “ius constitutionis”). Dall’altro, si intende garantire il corretto funzionamento della Corte, evitando che sia sommersa da ricorsi privi dei requisiti tecnici minimi. La Corte ha inoltre citato una precedente e autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che ha cementato questo principio, confermando che non esistono eccezioni alla regola del patrocinio obbligatorio.
Le Conclusioni
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica: chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione deve necessariamente affidarsi a un avvocato cassazionista. Il tentativo di agire personalmente, sebbene possa sembrare un’espressione del proprio diritto di difesa, si scontra con una regola processuale inderogabile, la cui violazione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia ribadisce la centralità e l’obbligatorietà della difesa tecnica qualificata come garanzia fondamentale per l’accesso e il corretto svolgimento del giudizio di legittimità.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso presentato personalmente dall’imputato è inammissibile. La legge richiede obbligatoriamente la sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Quali sono le norme che impongono la firma dell’avvocato per il ricorso in Cassazione?
La decisione si basa sul combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, che sanciscono a pena di inammissibilità l’obbligo che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile con una procedura semplificata (rito de plano), come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Ciò significa che la Corte non esamina le ragioni di merito del ricorso, ma lo respinge per un vizio di forma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29408 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 29408 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il 25/07/1991; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
avverso la sentenza pronunciata in data 16/04/2025 dalla Corte di Appello di Torino; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato NOME COGNOME ha presentato ricorso in cassazione personalmente, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che il ricorso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della C cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010);
il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comm 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 08/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente