Ricorso in Cassazione Personale: Quando è Inammissibile?
Presentare un ricorso in Cassazione personale, ovvero senza l’assistenza di un avvocato specializzato, è una mossa processuale destinata al fallimento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 48178 del 2023, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: per adire la Suprema Corte è indispensabile la firma di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. L’inosservanza di questa regola conduce a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Avverso tale provvedimento, un soggetto decideva di agire in autonomia, proponendo personalmente ricorso per Cassazione. L’atto di impugnazione, quindi, non recava la sottoscrizione di un legale, ma quella diretta della parte interessata. Questo dettaglio procedurale si è rivelato decisivo per l’esito del giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza di discussione, basandosi sulla palese carenza di un requisito formale essenziale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Obbligo del Difensore Abilitato per il Ricorso in Cassazione Personale
La motivazione della Corte è netta e si fonda su precise disposizioni normative. Gli Ermellini hanno richiamato gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, così come modificati dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Queste norme stabiliscono in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La ratio di questa previsione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di merito dove si ridiscutono i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Tale tecnicismo richiede una competenza specifica che solo un avvocato cassazionista può garantire.
La Corte ha inoltre specificato che, in presenza di tale vizio, l’inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla stessa Riforma Orlando. Questo meccanismo accelera la definizione dei ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti essenziali, come nel caso di un ricorso in Cassazione personale. A conferma della consolidata interpretazione, la Corte ha citato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2018), che ha definitivamente cristallizzato questo principio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre un insegnamento pratico di cruciale importanza: chiunque intenda presentare un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale deve obbligatoriamente avvalersi di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Il tentativo di agire personalmente non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative, quali la condanna alle spese del procedimento e il pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma la centralità della difesa tecnica qualificata come garanzia di un corretto svolgimento del processo, specialmente in un grado di giudizio così complesso e tecnico come quello di legittimità.
Un privato cittadino può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No. L’ordinanza conferma che la legge impone, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Quali sono le conseguenze di un ricorso presentato senza un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Quali norme del codice di procedura penale regolano questo requisito?
Le norme di riferimento citate nell’ordinanza sono principalmente gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla Legge n. 103 del 2017.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48178 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48178 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato AVV_NOTAIO)AVV_NOTAIO
/ o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall’interessato, NOME COGNOME, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.