Ricorso in Cassazione Personale: Perché è Inammissibile
L’ordinanza n. 44525/2023 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in cassazione personale da parte dell’imputato non è più ammesso. A seguito della Riforma Orlando, la presentazione di un ricorso davanti al massimo organo di legittimità richiede obbligatoriamente l’assistenza di un difensore abilitato. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze pratiche di questa regola.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sua condanna era stata confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di presentare personalmente ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, sottoscrivendo di suo pugno l’atto di impugnazione.
La Decisione della Cassazione e il divieto di ricorso in cassazione personale
La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un puro vizio di forma: la violazione delle nuove regole procedurali introdotte dalla cosiddetta Riforma Orlando (Legge n. 103/2017).
Con questa riforma, il legislatore ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilendo che l’imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione. Tale facoltà è riservata esclusivamente a un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. L’atto di ricorso, pertanto, deve essere sottoscritto unicamente da tale figura professionale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano su due pilastri principali.
1. La Norma Vigente: La Corte evidenzia come la modifica normativa sia inequivocabile. La legge non consente più all’imputato di “scavalcare” la figura del difensore specializzato per adire direttamente la Corte di legittimità. Questo garantisce che i ricorsi presentati siano tecnicamente fondati e redatti da professionisti esperti della complessa procedura di Cassazione.
2. L’Applicazione Temporale della Legge: I giudici chiariscono che la nuova disciplina è pienamente applicabile al caso di specie. Ciò che conta, infatti, non è il momento in cui il reato è stato commesso, ma il momento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata e, soprattutto, il momento in cui è stato proposto il ricorso. Poiché entrambi questi eventi sono successivi all’entrata in vigore della Riforma Orlando, la nuova regola doveva essere rispettata.
Essendo il ricorso inammissibile, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende. Tale sanzione viene irrogata poiché non è stata ravvisata alcuna assenza di colpa da parte del ricorrente nella causazione del vizio di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: la procedura per presentare un ricorso in Cassazione è estremamente rigorosa e non ammette iniziative personali. L’intervento di un avvocato cassazionista non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità imposto dalla legge. La mancata osservanza di questa regola non solo rende vano il tentativo di impugnazione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi la viola. Pertanto, chiunque intenda contestare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte deve necessariamente affidarsi a un difensore specializzato.
Un imputato può presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No. A seguito della Riforma Orlando (L. 103/2017), il ricorso in Cassazione può essere proposto esclusivamente da un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il ricorso sottoscritto personalmente dall’imputato è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Questo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Questa regola si applica a tutti i ricorsi presentati dopo la riforma?
Sì. La Corte ha chiarito che la nuova disciplina si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l’entrata in vigore della Riforma Orlando, indipendentemente da quando sia stato commesso il reato o emessa la sentenza di primo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44525 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44525 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI
U dato avviso alle parti; s udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe che aveva confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
In via preliminare va rilevata la inammissibilità del ricorso in cassazione proposto dall’imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione. Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all’imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen’. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione
Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz’altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al versamento in favore della Cassa per le Ammende della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Pr ‘sidente