Ricorso in Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema procedurale di fondamentale importanza: la necessità della difesa tecnica qualificata per adire la Suprema Corte. Il caso specifico riguarda un ricorso in Cassazione personale presentato da un detenuto avverso un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, dichiarato inammissibile per violazione delle norme che regolano la proposizione del ricorso. Questa decisione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale, rafforzato da recenti riforme legislative.
I Fatti del Caso: un Reclamo per la Liberazione Anticipata
Un detenuto presentava un reclamo in materia di liberazione anticipata al Tribunale di Sorveglianza di Potenza. A seguito del rigetto della sua istanza da parte del Tribunale, il soggetto decideva di impugnare tale provvedimento proponendo personalmente ricorso per Cassazione, senza l’assistenza di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la procedura semplificata ‘de plano’, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della richiesta di liberazione anticipata, ma si ferma a una valutazione preliminare di carattere puramente procedurale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Necessità dell’Avvocato Cassazionista nel ricorso in Cassazione personale
Il cuore della decisione risiede nell’analisi delle norme che regolano l’accesso alla Corte di Cassazione. I giudici hanno evidenziato come il ricorso sia stato presentato in palese violazione di un requisito formale essenziale, la cui mancanza ne determina l’immediata inammissibilità.
La Riforma dell’Art. 613 c.p.p.
La motivazione principale si fonda sull’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Tale norma stabilisce in modo inequivocabile che, a pena di inammissibilità, gli atti di ricorso per cassazione devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell’apposito albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Il ricorrente, avendo agito personalmente, mancava della ‘legittimazione’ a proporre l’impugnazione, ovvero non possedeva il requisito soggettivo richiesto dalla legge per compiere validamente tale atto. La Corte sottolinea che questa regola si applica a tutti i provvedimenti emessi dopo l’entrata in vigore della riforma, come nel caso di specie.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità: Spese e Sanzione Pecuniaria
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze automatiche: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto di quantificare tale sanzione in tremila euro, citando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000) e specificando che non sono emersi elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità. La presentazione di un ricorso senza i requisiti di legge è, infatti, considerata una condotta colposa che giustifica l’applicazione della sanzione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito sulla rigidità delle regole procedurali di accesso alla Corte di Cassazione. Sottolinea che il diritto di difesa e di impugnazione deve essere esercitato attraverso i canali e le forme previste dalla legge. Per i cittadini, la lezione è chiara: per contestare un provvedimento dinanzi alla Suprema Corte in ambito penale, è indispensabile e non eludibile l’assistenza di un avvocato cassazionista. Tentare di agire personalmente non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile per un privato cittadino presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No, la Corte ha stabilito che, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, i ricorsi in Cassazione devono essere proposti, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, chi ha proposto il ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione pecuniaria?
La condanna è una conseguenza prevista dalla legge in caso di inammissibilità. La Corte non ha ravvisato elementi per escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, poiché le norme procedurali impongono chiaramente l’obbligo della difesa tecnica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA
iffEto avviso alle parti;’
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha respinto il reclamo in materia di liberazione anticipata avanzato da NOME COGNOME.
Ricorre personalmente NOME COGNOME, chiedendo di rivalutare l’istanza, accogliendola.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricor personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024