Ricorso in Cassazione Personale: Perché è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione personale, ovvero quello presentato direttamente dall’imputato senza l’assistenza di un avvocato, è inammissibile. Questa decisione conferma la necessità di una difesa tecnica qualificata nel grado più alto della giurisdizione, sottolineando come l’evoluzione normativa abbia voluto rafforzare le garanzie processuali attraverso la professionalità del difensore.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un procedimento penale per reati legati agli stupefacenti. L’imputato, dopo una condanna in primo grado emessa dal GUP del Tribunale, aveva visto la sua pena parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, che aveva riqualificato alcuni aspetti del reato, rideterminato la pena e modificato la sanzione accessoria. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato decideva di impugnare la sentenza proponendo personalmente ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso in Cassazione personale
La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze. La decisione si fonda su una ragione puramente procedurale, ma di importanza cruciale: la carenza di legittimazione del ricorrente.
Secondo i giudici, l’imputato non aveva il potere di presentare autonomamente l’impugnazione. Questa preclusione deriva direttamente dalla modifica dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
La Riforma dell’Art. 613 c.p.p.
Prima della riforma del 2017, l’imputato aveva la facoltà di presentare personalmente il ricorso. Tuttavia, il legislatore ha eliminato questa possibilità, stabilendo che il ricorso in Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. La finalità di questa norma è quella di garantire un elevato livello di competenza tecnica in un giudizio, come quello di legittimità, che non riesamina i fatti, ma si concentra sulla corretta applicazione delle norme di diritto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione richiamando la sua stessa giurisprudenza consolidata, in particolare una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 8914/2018). In quell’occasione, era stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della nuova norma. I giudici hanno chiarito che l’obbligo di una difesa tecnica non viola i diritti di difesa garantiti dalla Costituzione (artt. 24 e 111) e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 CEDU).
La scelta del legislatore di escludere la difesa personale in Cassazione è considerata ragionevole. L’elevato livello di specializzazione richiesto per redigere un ricorso di legittimità giustifica la necessità di un filtro tecnico qualificato. Questo, secondo la Corte, non limita le facoltà difensive, ma le canalizza nel modo più efficace, anche perché il sistema prevede l’istituto del patrocinio a spese dello Stato per chi non può permettersi un difensore.
Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto in questi casi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma di un principio ormai saldo nel nostro ordinamento processuale. Chiunque intenda contestare una sentenza di appello davanti alla Corte di Cassazione deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato cassazionista. La possibilità di un ricorso in Cassazione personale è stata definitivamente archiviata dal legislatore per assicurare che il giudizio di legittimità sia tecnicamente rigoroso e focalizzato sulle sole questioni di diritto. Questa regola, lungi dal costituire una limitazione, è una garanzia di professionalità e serietà, volta a tutelare la funzione stessa della Suprema Corte come organo di nomofilachia.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 all’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. L’imputato non è più un soggetto legittimato a proporre personalmente il ricorso.
Perché la legge richiede obbligatoriamente un avvocato per il ricorso in Cassazione?
La legge lo richiede perché il giudizio in Cassazione è un giudizio di sola legittimità, che richiede un elevato livello di qualificazione professionale e tecnica per la formulazione dei motivi. La presenza di un difensore specializzato è considerata una scelta ragionevole del legislatore per garantire la serietà e la correttezza tecnica dell’impugnazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Se il ricorso viene presentato personalmente dall’imputato, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile senza esaminarne il merito. A questa declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38559 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformato quella del GUP del Tribunale di Taranto, con la quale il predetto era stato condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d. P.R. n. 309/1990 (in Taranto, 17/23), riqualific recidiva, rideterminando la pena e sostituendo anche quella accessoria;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalit ai sensi dell’art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n .. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto, infatt da soggetto non legittimato, ai sensi dell’art. 613, comma 1, come modificato dall’art. 1, com 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente;
che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come sopra modif per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui n consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’ese delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facolt difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale ric dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/200
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024