Ricorso in Cassazione personale: quando l’autodifesa costa cara
Tentare di difendersi da soli nel più alto grado di giudizio può sembrare un atto di determinazione, ma la legge processuale penale pone dei paletti invalicabili. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale: il ricorso in Cassazione personale, senza l’assistenza di un avvocato, è destinato all’inammissibilità, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro una decisione così netta.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Detenzione Domiciliare
Il caso ha origine dalla richiesta di un condannato di poter scontare la pena in regime di detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis dell’ordinamento penitenziario. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva respinto tale istanza. Non soddisfatto della decisione, il condannato decideva di impugnare l’ordinanza, presentando personalmente ricorso presso la Corte di Cassazione, chiedendo una rivalutazione della sua situazione.
La Decisione della Cassazione sul ricorso in Cassazione personale
La Corte Suprema, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito della richiesta di detenzione domiciliare. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile ‘de plano’, ovvero senza nemmeno la necessità di una pubblica udienza. La ragione è puramente procedurale ma di importanza capitale: il ricorrente aveva agito personalmente, senza avvalersi del patrocinio di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Le Motivazioni: la regola inderogabile dell’art. 613 c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, come modificata dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso in Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato. Il legislatore ha voluto garantire che l’accesso al giudizio di legittimità, caratterizzato da un elevato tecnicismo, sia mediato da un professionista qualificato.
La Corte sottolinea come il provvedimento impugnato sia stato emesso dopo l’entrata in vigore della riforma, rendendo la nuova disciplina pienamente applicabile al caso di specie. La presentazione personale del ricorso costituisce un difetto di ‘legittimazione’, ovvero il ricorrente non possedeva il requisito legale per presentare l’impugnazione in quella forma. Di conseguenza, l’atto è stato considerato giuridicamente inefficace sin dall’origine.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
L’inammissibilità del ricorso non è una mera formalità. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento che ha inutilmente attivato.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha inoltre inflitto una sanzione di tremila euro. Questa ulteriore condanna scatta quando non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. In questo caso, l’ignoranza della norma procedurale non è stata considerata una scusante valida, conformemente a un principio consolidato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000). In sintesi, il tentativo di ‘fare da sé’ si è tradotto non solo in un fallimento processuale ma anche in un significativo esborso economico.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione penale?
No, l’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che, a pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione personalmente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il giudice non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché, secondo l’art. 616 c.p.p., tale condanna consegue all’inammissibilità del ricorso quando la causa di quest’ultima è imputabile a colpa del ricorrente. In questo caso, aver presentato personalmente il ricorso, in violazione di una norma di legge chiara, è stato considerato un errore colpevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5305 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5305 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 13/05/1999
avverso l’ordinanza del 09/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma-1 bis ord. Pen., avanzata da NOME COGNOME
Ricorre per cassazione personalmente NOME COGNOME chiedendo di rivalutare l’istanza di detenzione domiciliare presentata.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comm 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della nove e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 6 comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024