Ricorso in Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione personale. Questa decisione sottolinea l’importanza della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità, un cambiamento introdotto con la riforma del 2017 che ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale. L’ordinanza analizzata offre uno spunto cruciale per comprendere le regole di accesso alla Suprema Corte e le conseguenze del loro mancato rispetto.
Il Caso: Un Appello Presentato Direttamente dall’Imputato
Il caso in esame riguarda un imputato che, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva ridotto la sua pena per vari reati, decideva di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di avvalersi di un difensore abilitato, l’imputato presentava il ricorso personalmente.
Questo atto, un tempo possibile, si è scontrato con le nuove disposizioni normative che disciplinano il giudizio di legittimità, portando la Corte a una pronuncia di natura puramente processuale, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e non lascia spazio a interpretazioni: la legge non consente più all’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Il Principio della Rappresentanza Tecnica Obbligatoria
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma ha introdotto il principio della rappresentanza tecnica obbligatoria, stabilendo che il ricorso in Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La Corte ha specificato che questo principio si applica a tutte le ipotesi di ricorso, siano esse previste dal codice o da leggi speciali. L’esclusione della difesa personale è stata ritenuta non irragionevole, considerando l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto per il giudizio di Cassazione e l’esistenza del patrocinio a spese dello Stato, che garantisce la difesa anche ai non abbienti.
Le Conseguenze del ricorso in Cassazione personale
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che la parte che ha proposto un ricorso inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata determinata in 3.000 euro.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e dirette. La Corte ha semplicemente applicato il dettato normativo vigente. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza consolidata, incluse le Sezioni Unite, che ha già avuto modo di affermare come il principio della rappresentanza tecnica sia un requisito indispensabile per accedere al giudizio di legittimità. La modifica legislativa del 2017 ha voluto elevare lo standard qualitativo della difesa dinanzi alla Suprema Corte, riservando tale compito a professionisti con una specifica competenza e abilitazione. La Corte sottolinea che tale scelta del legislatore non viola il diritto di difesa, poiché il sistema prevede strumenti come il patrocinio a spese dello Stato per garantire a tutti l’accesso a un difensore qualificato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza funge da importante promemoria sulle regole procedurali che governano il ricorso in Cassazione. L’era in cui l’imputato poteva redigere e depositare personalmente il proprio ricorso è definitivamente tramontata. Oggi, qualsiasi tentativo di adire la Suprema Corte senza l’assistenza di un avvocato cassazionista è destinato a fallire, con l’ulteriore aggravio di una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione riafferma la centralità della figura dell’avvocato nel processo penale, soprattutto nella sua fase più tecnica e complessa, e l’impossibilità di derogare a tale requisito formale, considerato essenziale per il corretto funzionamento della giustizia di legittimità.
Un imputato può presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la base giuridica che impone l’assistenza di un avvocato?
La base giuridica è l’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017. Questa norma ha introdotto il principio della rappresentanza tecnica obbligatoria per il giudizio di legittimità.
Cosa succede se un ricorso viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35772 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato av,do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da COGNOME NOME contro la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha ridotto la pena inflittagli in primo grado per i reati ascrittigli (336, 582, 585635 cod. pen.) è inammissibile.
L’art. 613 cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l’imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricors per cassazione proponibile dall’imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
Il Presidepte