Ricorso in Cassazione Fai-da-Te? La Cassazione Dice No: Il Caso del Ricorso Personale Inammissibile
Nell’ambito della procedura penale, le regole formali non sono semplici tecnicismi, ma garanzie fondamentali per il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione personale, cioè quello presentato direttamente dall’imputato, è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza imprescindibile del patrocinio di un avvocato specializzato per adire la Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato che, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano, decideva di impugnare tale provvedimento presentando personalmente ricorso presso la Corte di Cassazione. L’atto di ricorso, quindi, risultava sottoscritto direttamente dalla parte interessata e non da un difensore iscritto all’apposito albo speciale, come richiesto dalla legge.
La Decisione della Suprema Corte e il ricorso in Cassazione personale
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminando il caso con la procedura semplificata de plano (cioè senza udienza pubblica), ha stroncato sul nascere l’iniziativa dell’imputato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un rilievo preliminare di natura puramente procedurale che si è rivelato insuperabile.
Le Motivazioni: La Violazione dell’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
La motivazione della decisione è netta e si fonda su un’unica, chiara disposizione di legge: l’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che, a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha specificato che la sottoscrizione personale dell’imputato rende il proponente del ricorso un “soggetto privo di legittimazione”. In altre parole, la legge non riconosce all’imputato la capacità di presentare autonomamente questo tipo di impugnazione. Tale requisito non è un mero formalismo, ma è posto a presidio della funzione stessa della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sui fatti, bensì un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Questa funzione richiede un’elevata competenza tecnica che solo un avvocato cassazionista può garantire.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito
Le conseguenze di questa inammissibilità sono state pesanti per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente inammissibili che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
La pronuncia serve da monito: la complessità del giudizio di cassazione esige l’assistenza tecnica di un professionista qualificato. Il tentativo di “fare da sé” non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in ambito penale?
No, il ricorso è inammissibile. L’articolo 613 del codice di procedura penale richiede, a pena di inammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle Ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché è necessaria la firma di un avvocato cassazionista?
Perché il giudizio in Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta solo la corretta applicazione delle norme di diritto (giudizio di legittimità). Questa attività richiede una specifica e alta competenza tecnica che solo un difensore abilitato può possedere, garantendo così la qualità e la pertinenza dei ricorsi presentati alla Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43131 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORTA NOVA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione: il ricorso risulta infatti sottoscritto dall’imputato personalmente, in violazione del disposto dell’art.613 cod. proc. pen..
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in ammende. favore della cassa RAGIONE_SOCIALE g iu j cc <
Così deciso il 31 ottobre 2024 Il consig iere rei' tore
Il Presidente