Ricorso in Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla rigorosità delle norme procedurali. Il caso riguarda un ricorso in Cassazione personale proposto da un’imputata e dichiarato inammissibile perché non sottoscritto da un avvocato abilitato. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede il rispetto di formalità non derogabili, la cui violazione comporta conseguenze severe.
I Fatti di Causa
Una persona veniva condannata dal Tribunale di Modena a nove mesi di reclusione e al risarcimento dei danni per due reati di atti persecutori (stalking) ai danni dei propri vicini di casa. Avverso tale sentenza, la condannata proponeva personalmente un atto di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’atto, sebbene intitolato come “richiesta di revisione” ai sensi dell’art. 630 c.p.p. (un rimedio straordinario contro le sentenze definitive), veniva di fatto considerato dalla Corte come un normale ricorso, data la natura non definitiva della sentenza impugnata. Il contenuto del ricorso era, secondo la Corte, estremamente confuso e apodittico, lamentando genericamente la violazione di numerose norme senza fornire argomentazioni specifiche.
La Questione Giuridica: Il Ricorso in Cassazione Personale è Valido?
Il nodo centrale della questione non risiede nel merito delle accuse di stalking, ma in un vizio procedurale insanabile. La domanda a cui la Corte ha dovuto rispondere è: può un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un difensore iscritto all’albo speciale?
La risposta della Suprema Corte è stata un netto e inequivocabile no. La difesa tecnica, in questa fase del giudizio, non è una mera facoltà, ma un requisito di ammissibilità imposto dalla legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione di inammissibilità su una base giuridica solida e consolidata.
Il punto cruciale è la violazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017, ha privato l’imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando tale potere in via esclusiva a un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
A rafforzare questa interpretazione, la Corte ha richiamato una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2018), la quale ha stabilito che tale regola si applica a qualsiasi tipo di ricorso per cassazione, compresi quelli in materia cautelare. Il principio è chiaro: l’atto di impugnazione davanti alla massima corte deve essere redatto e sottoscritto da un professionista qualificato, a pena di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per la ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
La lezione pratica che emerge da questa pronuncia è fondamentale: il processo penale, e in particolare il giudizio di legittimità, è governato da formalità rigorose. Il ricorso in Cassazione personale non è un’opzione percorribile. Affidarsi a un difensore abilitato non è solo una garanzia di una difesa tecnicamente competente, ma un presupposto indispensabile per poter accedere al giudizio della Suprema Corte. Ignorare questa regola significa vedersi preclusa la possibilità di far valere le proprie ragioni, con l’ulteriore aggravio di sanzioni economiche.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti viene dichiarato inammissibile.
Qual è la norma di riferimento che vieta il ricorso personale in Cassazione?
La norma è l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103, che riserva in via esclusiva al difensore il potere di sottoscrivere l’atto di impugnazione.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6994 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 6994 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Vista l’istanza/ricorso che NOME COGNOME ha proposto avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 15.6.2023, con cui è stata condannata alla pena di nove mesi di reclusione, oltre che al risarcimento del danno, in relazione a due reati di atti persecut ai danni di vicini di casa;
Considerato che l’istanza è intitolata quale richiesta di revisione ex art. 630 cod. pro pen., ma, in realtà, si presenta con i contenuti di una impugnazione proposta nei termini avverso una sentenza non definitiva (mentre la revisione è strumento straordinario con cui si impugnano le pronunce passate in giudicato), per quanto estremamente confusi e apodittici, nel sostenere la violazione dell’art. 368 cod. pen., in particolare, e di numer altre norme processuali e sostanziali, senza, tuttavia, indicare le ragioni di mancanz della sentenza avverso la quale si propone la critica;
Ritenuto che l’istanza deve considerarsi come ricorso, sicchè questo è stato proposto personalmente e, quindi, inammissibilmente poiché in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen., che ha privato l’imputato di detta facoltà, riservando in via esclusiva al difens iscritto nell’apposito albo il potere di sottoscrivere l’atto di impugnazione con cui v introdotto il giudizio di legittimità.
Le Sezioni Unite, poi, con la pronuncia Sez. U, n. 8914 del 21/12/2D17, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte dr cassazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2023.