Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4803 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2   Num. 4803  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI 063RYVE)
NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 settembre 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo giudice, rideterminava la pena inflitta ad NOME per il reato di rapina aggravata.
Ha proposto ricorso personalmente NOME chiedendo l’annullamento della sentenza per manifesta illogicità della motivazione e sostenendo la illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente.
Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Con la stessa pronuncia è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.
Le Sezioni Unite hanno osservato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole la esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15/01/2024.