Ricorso in Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si discutono più i fatti, ma la corretta applicazione del diritto. Proprio per la sua natura altamente tecnica, la legge impone requisiti formali stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione personale, ovvero presentato direttamente dal cittadino senza l’assistenza di un legale specializzato, è irrimediabilmente inammissibile. Analizziamo questa decisione per capire le ragioni e le conseguenze di tale regola.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in un procedimento penale, ha deciso di impugnare un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Anziché affidarsi a un avvocato, ha redatto e presentato personalmente l’atto di ricorso alla Corte di Cassazione. Questa scelta, tuttavia, si è scontrata con una norma procedurale ben precisa, portando a una declaratoria di inammissibilità immediata da parte della Suprema Corte.
La Decisione sul Ricorso in Cassazione Personale
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. La decisione si è basata unicamente su un vizio formale, considerato insanabile: la mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sull’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”.
La ratio di questa disposizione è chiara e mira a tutelare due interessi convergenti. In primo luogo, la funzionalità del sistema giudiziario: il giudizio di Cassazione è un giudizio ‘di diritto’ (o ‘di legittimità’), finalizzato a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Non è una sede in cui si possono ripresentare le prove o ridiscutere i fatti. Pertanto, è essenziale che i ricorsi siano filtrati dalla competenza tecnica di un avvocato cassazionista, capace di formulare censure appropriate alla natura del giudizio. In secondo luogo, la norma tutela lo stesso imputato. Un ricorso mal formulato, privo delle necessarie competenze tecniche, sarebbe destinato al fallimento, sprecando l’opportunità di far valere le proprie ragioni. L’obbligo del patrocinio specializzato assicura quindi che la difesa sia effettiva e tecnicamente adeguata.
Il mancato rispetto di questo requisito formale non ammette eccezioni e comporta, come nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo impedisce l’esame del ricorso, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante sull’importanza delle regole procedurali nel diritto. Chiunque intenda adire la Corte di Cassazione deve necessariamente avvalersi di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Il tentativo di un ricorso in Cassazione personale, sebbene possa apparire come un’espressione del diritto di difesa, si traduce in una strada senza uscita che comporta non solo l’impossibilità di ottenere una revisione della decisione impugnata, ma anche conseguenze economiche negative. La complessità del diritto richiede professionalità specifiche, e il patrocinio di un avvocato cassazionista è un presidio indispensabile per un accesso efficace alla giustizia di ultima istanza.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione personalmente senza un avvocato?
No, non è possibile. L’art. 613 del codice di procedura penale stabilisce che l’atto di ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere obbligatoriamente firmato da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato personalmente dall’interessato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non lo esaminerà nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual è la ragione per cui è richiesto un avvocato specializzato per il ricorso in Cassazione?
La legge richiede un avvocato cassazionista per garantire la necessaria competenza tecnica in un giudizio ‘di diritto’ come quello di Cassazione. Questo assicura che i motivi del ricorso siano giuridicamente pertinenti e formulati correttamente, tutelando sia la funzione della Corte sia il diritto di difesa del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2532 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2532 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 24/09/1968
avverso l’ordinanza del 29/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, l stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, co proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscri a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.