Ricorso in Cassazione Personale: Perché è Sempre Inammissibile?
L’ordinamento giuridico italiano prevede regole precise per l’accesso ai diversi gradi di giudizio, specialmente quando si arriva al vertice, la Corte di Cassazione. Un principio fondamentale, ribadito da una recente ordinanza, riguarda l’impossibilità di presentare un ricorso in cassazione personale. La Corte Suprema ha infatti chiarito che l’imputato non può agire in autonomia, ma deve necessariamente essere assistito da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Analizziamo questa decisione per capire le ragioni di tale divieto e le sue conseguenze.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di affidarsi a un legale, redigeva e depositava l’atto personalmente. Questa scelta procedurale è stata il punto focale della successiva decisione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Il Ricorso in Cassazione Personale è Invalido
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, tramite un’ordinanza emessa in camera di consiglio non partecipata, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questo iter accelerato è riservato ai casi in cui l’inammissibilità appare manifesta, come in questa circostanza.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione risiede in una norma specifica e inderogabile: l’articolo 613 del codice di procedura penale, così come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa disposizione stabilisce chiaramente che il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale.
La Corte ha sottolineato che il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità è assoluto e si applica a tutte le tipologie di ricorso. La ragione di questa regola è duplice:
1. Elevata Qualificazione Professionale: Il giudizio in Cassazione è un giudizio di pura legittimità, dove non si discutono i fatti, ma solo la corretta applicazione delle norme di diritto. Ciò richiede una competenza tecnica e specialistica che solo un avvocato qualificato può garantire.
2. Ragionevolezza del Sistema: L’esclusione della difesa personale non è considerata irragionevole. Il sistema giuridico, infatti, bilancia questo requisito con l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che assicura anche a chi non ha mezzi economici la possibilità di essere difeso da un professionista.
La Cassazione ha richiamato precedenti sentenze, incluse quelle delle Sezioni Unite, che hanno consolidato questo orientamento, confermando che il livello di specializzazione richiesto rende l’obbligo di difesa tecnica non solo legittimo, ma necessario per il corretto funzionamento della giustizia di ultima istanza.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche della dichiarazione di inammissibilità sono severe. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria per aver intrapreso un’azione giudiziaria palesemente inammissibile.
Questa pronuncia serve da monito: il tentativo di presentare un ricorso in cassazione personale non solo è destinato a fallire, ma comporta anche significative conseguenze economiche. È quindi essenziale, per chiunque intenda impugnare una sentenza davanti alla Suprema Corte, affidarsi a un avvocato specializzato, unico soggetto autorizzato dalla legge a compiere tale atto.
Un imputato può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione?
No. In base all’art. 613 del codice di procedura penale, modificato dalla legge n. 103 del 2017, è obbligatorio che il ricorso sia redatto e sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene presentato personalmente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Ciò significa che non verrà esaminato nel merito e la decisione impugnata diventerà definitiva, senza possibilità di ulteriori appelli.
Ci sono conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sì. La legge (art. 616 c.p.p.) prevede che la persona che ha presentato un ricorso inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza i presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41379 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41379 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di COGNOME NOME è stato presentato personalmente dall’imputato e, pertanto è inammissibile.
L’art. 613 cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l’imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di rico per cassazione proponibile dall’imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevol l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo 3uco determinare in euro WEE1
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso 11 dicembre 2025
Il Con uliere estensore
Il Presidente