Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43670 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Le COGNOME NOME NOME a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 21/06/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con ordinanza del 21/6/2024 dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 11/5/2023, che aveva condanNOME NOME COGNOME per il reato ascrittogli.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall’imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all’obbligo di proposizione dell’impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. p come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
1.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01), ha individuato la ratio
delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell’imputato ne necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l’esercizio del dir impugnazione in cassazione: «L’attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicura alto livello di professionalità nell’impostazione e nella redazione di un impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimen connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ri redatti da difensori non iscritti nell’apposito albo speciale, ma formal sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell’ comma 1».
1.2. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norm dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagam delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa de ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 31 ottobre 2024.