Ricorso in Cassazione dopo il Patteggiamento: Quando è Davvero Possibile?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una via processuale deflattiva, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Un recente provvedimento della Corte di Cassazione fa luce sui confini del Ricorso in Cassazione, in particolare quando si contesta la qualificazione giuridica del reato. La decisione sottolinea che non ogni doglianza è ammissibile, tracciando una linea netta tra l’errore di diritto palese e il tentativo mascherato di rivalutare i fatti.
I Fatti del Caso: Il Tentativo di Rivalutazione
Nel caso di specie, un imputato aveva proposto ricorso contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. Il motivo del ricorso si fondava sulla presunta erronea qualificazione giuridica del fatto contestato. In sostanza, il ricorrente sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati in un’ipotesi di reato meno grave (attenuata), cercando di ottenere una pena più mite. La difesa, tuttavia, non ha fornito argomentazioni specifiche a supporto, limitandosi a contestare la qualificazione data dal giudice di merito.
I Limiti al Ricorso in Cassazione dopo il Patteggiamento
La Corte Suprema ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando la disciplina specifica che regola le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento.
L’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Questa norma, introdotta per limitare le impugnazioni meramente dilatorie, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso. Tra questi figura l'”erronea qualificazione giuridica del fatto”. Tuttavia, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che tale motivo deve essere interpretato in modo restrittivo.
Il Concetto di “Errore Manifesto”
La possibilità di contestare la qualificazione giuridica è circoscritta ai soli casi di “errore manifesto”. Un errore è manifesto quando è palese, immediatamente riconoscibile dalla lettura del capo di imputazione e della sentenza, senza la necessità di alcuna indagine sui fatti o di interpretazioni complesse. Deve trattarsi di una qualificazione “palesemente eccentrica” rispetto alla descrizione del fatto, che salta all’occhio del giurista senza margini di opinabilità.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso in Cassazione
I giudici di legittimità hanno osservato come, nel caso in esame, la contestazione del ricorrente non riguardasse un errore manifesto. Al contrario, si risolveva in una pretesa di ottenere una nuova valutazione del fatto, finalizzata al riconoscimento di una circostanza attenuante. Un’operazione di questo tipo è preclusa in sede di legittimità, dove la Corte può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e non riesaminare il merito della vicenda.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che consentire una rivalutazione dei fatti mascherata da doglianza sulla qualificazione giuridica snaturerebbe la funzione del Ricorso in Cassazione e vanificherebbe la ratio dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p. L’impugnazione è stata quindi giudicata inammissibile perché la censura era aspecifica, non autosufficiente e non denunciava una violazione di legge immediatamente evincibile dagli atti. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità “senza formalità”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., per i ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni
La pronuncia conferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che cristallizza il fatto e la sua qualificazione, salvo errori macroscopici e indiscutibili. Il Ricorso in Cassazione non può diventare uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto e la valutazione del giudice di merito. La decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (quattromila euro) alla Cassa delle ammende, a causa dell'”elevato coefficiente di colpa” nel proporre un’impugnazione palesemente inammissibile. Un monito chiaro sull’uso ponderato degli strumenti di impugnazione.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto?
No, la possibilità di ricorrere per questo motivo è limitata ai soli casi di ‘errore manifesto’, ovvero quando la qualificazione giuridica data al fatto è palesemente ed indiscutibilmente errata e tale errore emerge dalla semplice lettura degli atti, senza necessità di una nuova valutazione del merito.
Cosa intende la Corte di Cassazione per ‘errore manifesto’?
Per ‘errore manifesto’ si intende un errore che risulta con ‘indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità’. La qualificazione giuridica deve essere ‘palesemente eccentrica’ rispetto al contenuto del capo di imputazione, tale da essere immediatamente riconoscibile come errata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso giudicato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il giudice condanna il ricorrente al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è commisurato alla colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 267 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 02/04/1999
avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di MILANO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilit della censura proposta, che non rientra fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
Infatti, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto sotto il profilo motivazionale si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede u inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell’invocat ipotesi attenuata del reato in contestazione, peraltro in assenza di ragioni specifiche a sostegno della doglianza. Del resto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai s casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscuss immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 – 01).
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis’ cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliete estensore
Il Presìdén 7 te9i