Ricorso in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e, proprio per la sua natura, è circondato da rigide regole procedurali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato, anche se con firma autenticata da un legale, non è sufficiente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato che, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello, decideva di presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione. Sebbene la firma apposta in calce all’atto fosse stata autenticata da un avvocato, l’intero contenuto del ricorso era stato redatto e proposto direttamente dalla parte privata. Questa modalità di presentazione ha sollevato la questione della sua ammissibilità formale davanti ai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte sul ricorso in Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola chiara e consolidata, rafforzata dalla riforma legislativa del 2017. I giudici hanno sottolineato che l’autenticazione della firma da parte di un avvocato non sana il vizio di fondo, ovvero la mancata assunzione di paternità dell’atto da parte del difensore stesso. L’atto, per essere valido, deve provenire ed essere sottoscritto da un professionista qualificato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su diversi pilastri normativi e giurisprudenziali.
In primo luogo, viene richiamato l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce esplicitamente che l’atto di ricorso, le memorie e i nuovi motivi devono essere sottoscritti, pena l’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Lo scopo è garantire un elevato standard tecnico e qualitativo degli atti sottoposti al giudizio di legittimità, che è un giudizio sulla corretta applicazione del diritto e non sui fatti.
In secondo luogo, la Corte fa riferimento a un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2018), che ha definitivamente chiarito come il ricorso in Cassazione, data la sua peculiare natura e l’elevata complessità tecnica, non possa mai essere proposto personalmente dalla parte. L’assistenza di un difensore specializzato è quindi un requisito imprescindibile per accedere a questo grado di giudizio.
Di conseguenza, la semplice autenticazione della firma non equivale a una sottoscrizione professionale. L’avvocato, firmando l’atto, ne assume la responsabilità tecnica e giuridica, cosa che non avviene con la mera autentica. L’inammissibilità è quindi una conseguenza inevitabile.
Le conclusioni
La decisione riafferma con forza un principio cardine della procedura penale: il giudizio di Cassazione richiede un filtro tecnico che solo un avvocato cassazionista può fornire. Per i cittadini, questo significa che è impossibile ‘fare da sé’ quando si intende impugnare una sentenza davanti alla Suprema Corte. È obbligatorio rivolgersi a un legale iscritto all’albo speciale. Ignorare questa regola non solo impedisce l’esame del merito del ricorso, ma comporta anche conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza del rispetto rigoroso delle forme processuali.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, a pena di inammissibilità.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato rende valido il ricorso?
No, l’autenticazione della firma non è sufficiente a sanare il vizio. L’atto deve essere giuridicamente attribuito all’avvocato, che se ne assume la paternità e la responsabilità tecnica sottoscrivendolo direttamente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28451 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, non rilevando al fine l’autentica di firma apposta in calce dall’AVV_NOTAIO, c prescindere dalla relativa legittimità, non vale ad ascrivere il contenuto dell’atto al difensore;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 1 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi de essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cessazione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato livel complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibi riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., defin nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024.