Ricorso in Cassazione: L’Errore Fatale di Agire Senza un Difensore Specializzato
Nel complesso mondo del diritto processuale, le regole formali non sono semplici cavilli, ma pilastri che garantiscono ordine e correttezza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: il ricorso in cassazione in materia penale deve essere necessariamente redatto e firmato da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Agire diversamente porta a una conseguenza drastica e inevitabile: l’inammissibilità dell’atto, con tutte le conseguenze negative che ne derivano.
I Fatti del Caso: Un Appello Diretto e Personale
La vicenda trae origine dalla decisione di un individuo, condannato in via definitiva, di presentare un appello direttamente alla Corte di Cassazione. L’uomo si opponeva a un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari che aveva respinto le sue istanze per ottenere la detenzione domiciliare e la liberazione condizionale. Convinto delle proprie ragioni, ha redatto e presentato personalmente il ricorso, senza avvalersi dell’assistenza di un legale qualificato.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle richieste del condannato (detenzione domiciliare o liberazione condizionale), ma si è fermata a una valutazione preliminare di carattere puramente procedurale. L’atto introduttivo del giudizio era, infatti, privo di un requisito essenziale previsto dalla legge.
Le Motivazioni Giuridiche: L’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, in particolare a seguito delle modifiche introdotte con la Legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati davanti alla Corte di Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La Corte ha ribadito che questa regola non ammette eccezioni. La sottoscrizione personale della parte, anche se è il diretto interessato, non ha alcun valore ai fini della validità del ricorso. Questa disposizione mira a garantire un’adeguata qualità tecnica degli atti sottoposti alla Corte di legittimità, il cui compito non è rivedere i fatti, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. L’assistenza di un avvocato specializzato è considerata indispensabile per questo scopo.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze per il ricorrente. Come previsto dalla legge, alla soccombenza processuale segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato l’uomo al versamento di una somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. I giudici hanno specificato che non vi erano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità, rendendo la sanzione pecuniaria inevitabile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un insegnamento cruciale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, il ‘fai da te’ non è un’opzione percorribile. Il requisito della difesa tecnica specializzata per il ricorso in cassazione è una barriera formale insormontabile, posta a tutela della funzione stessa della Suprema Corte. Chiunque intenda adire la Cassazione deve obbligatoriamente affidarsi a un difensore iscritto all’albo speciale, pena la reiezione in limine del proprio ricorso e l’addebito di significative spese e sanzioni.
È possibile presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No. L’ordinanza chiarisce che l’art. 613 del codice di procedura penale richiede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Qual è la norma che impone la firma di un avvocato specializzato per il ricorso in Cassazione?
La norma di riferimento è l’articolo 613 del codice di procedura penale, così come modificato dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017, che ha reso obbligatoria e inderogabile la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21746 Anno 2024
I
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita Th relazlori Voa dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha dichiarato inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e liberazione condizionale propos da COGNOME NOME;
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debba essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024