Ricorso in Cassazione: Perché è Obbligatoria la Firma dell’Avvocato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente proposto da un difensore abilitato. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato ne comporta l’immediata e inevitabile inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire la sua portata e le implicazioni pratiche per chiunque si trovi ad affrontare l’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso: Un Appello Diretto alla Suprema Corte
Il caso in esame trae origine dalla decisione di due imputati di impugnare personalmente una sentenza della Corte di Appello di Bari. Invece di affidarsi a un legale iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, i due hanno deciso di presentare direttamente il loro ricorso, violando una norma procedurale cruciale. La Corte, ricevuti gli atti, ha trattato la questione con una procedura snella, detta de plano, riservata ai casi di manifesta inammissibilità.
La Decisione della Corte: il Ricorso in Cassazione e il ruolo del difensore
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un’applicazione rigorosa dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che le impugnazioni davanti alla Corte di Cassazione possono essere proposte unicamente da difensori abilitati a questo specifico tipo di patrocinio. Di conseguenza, la Corte ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 c.p.p. per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono di natura puramente procedurale ma di fondamentale importanza. La legge impone il filtro tecnico di un avvocato specializzato per garantire che i ricorsi presentati alla Corte di Cassazione siano fondati su vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge) e non su una riesamina dei fatti, che è preclusa in tale sede. La norma mira a preservare la funzione nomofilattica della Suprema Corte, ovvero quella di assicurare l’uniforme interpretazione della legge, evitando che venga sommersa da ricorsi tecnicamente infondati o non pertinenti. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato costituisce una violazione di una disciplina “inderogabile”, che non ammette eccezioni.
Conclusioni
Questa pronuncia serve come un importante monito: il percorso verso la Corte di Cassazione è strettamente regolamentato e non ammette improvvisazioni. La figura del difensore abilitato non è un mero formalismo, ma un presidio di garanzia per la qualità del giudizio di legittimità. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve necessariamente rivolgersi a un professionista qualificato. L’alternativa, come dimostra questo caso, è una declaratoria di inammissibilità che non solo chiude la porta a ogni ulteriore esame del caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. L’ordinanza conferma che, secondo l’art. 613 c.p.p. come modificato nel 2017, solo un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori può proporre un ricorso in Cassazione.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene presentato direttamente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si limita a rilevare il vizio procedurale e a chiudere il caso.
Vi sono conseguenze economiche per la presentazione di un ricorso inammissibile?
Sì. In base all’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata a 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10231 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE di APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto avanzati dagli imputati personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata circa l’obbligo di proposizion dell’impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi della discipli dettata dall’art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano.
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determin equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.