Ricorso in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, un’opportunità per contestare la violazione della legge in una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questa giurisdizione è governato da regole procedurali estremamente rigorose. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato cassazionista. Vediamo insieme il caso e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un cittadino, ritenendosi leso da un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, decideva di agire in prima persona. Redigeva e depositava personalmente un atto di impugnazione presso la Corte di Cassazione per far valere le proprie ragioni. Questo atto, tuttavia, non recava la firma di un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, come richiesto dalla legge.
La Decisione della Corte sul Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza la necessità di una pubblica udienza, data l’evidente e insanabile carenza di un requisito formale essenziale. Oltre a vedere respinta la propria impugnazione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale. Le norme di riferimento sono gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, così come modificati dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103 del 2017). Queste disposizioni stabiliscono in modo inequivocabile che il ricorso in Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La ratio di questa norma è quella di garantire un “filtro” tecnico: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Pertanto, si presume che solo un avvocato con specifica competenza ed esperienza possa redigere un ricorso che rispetti i complessi requisiti formali e sostanziali richiesti. La Corte ha inoltre richiamato un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), che aveva già chiarito questo punto in modo definitivo. L’assenza della firma del difensore specializzato costituisce un vizio talmente grave da comportare una declaratoria di inammissibilità immediata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un messaggio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione in materia penale: il “fai da te” legale non è un’opzione percorribile e può rivelarsi controproducente. Affidarsi a un difensore cassazionista non è solo una scelta opportuna, ma un requisito imprescindibile imposto dalla legge. Tentare di aggirare questa norma non solo garantisce l’insuccesso dell’impugnazione, ma espone anche a significative conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La complessità della procedura richiede necessariamente la mediazione di un professionista qualificato per assicurare che il diritto di difesa sia esercitato in modo efficace e conforme alle regole.
Un cittadino può presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, la legge stabilisce che il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’, cioè senza neppure essere discusso in udienza, a causa della mancanza di un requisito formale essenziale.
Ci sono conseguenze economiche in caso di ricorso inammissibile per questo motivo?
Sì, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48135 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48135 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall’interessato, NOME COGNOME, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto dal difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.