Ricorso in Cassazione: L’Errore Formale che Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede la massima competenza tecnica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale, spesso sottovalutata: l’impossibilità per il privato cittadino di presentare personalmente un ricorso in materia penale. Questa decisione sottolinea l’importanza imprescindibile del patrocinio di un avvocato specializzato, iscritto all’apposito albo. Analizziamo insieme il caso e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un privato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. L’aspetto cruciale della vicenda, che ha determinato l’esito del procedimento, non riguarda il merito della questione, ma un vizio di forma: l’atto di impugnazione è stato proposto e sottoscritto personalmente dall’interessato, senza l’assistenza e la firma di un difensore qualificato.
La Decisione della Corte sul ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e, senza entrare nel merito della controversia, lo ha dichiarato inammissibile de plano, ovvero con una procedura semplificata e senza udienza. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale che regola l’accesso al giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è netta e si basa su precise disposizioni normative. La Corte richiama gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103 del 2017). Queste norme stabiliscono in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione in materia penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Il principio è stato più volte confermato, anche a Sezioni Unite, che hanno ribadito come questa regola miri a garantire la qualità tecnica degli atti sottoposti al vaglio della Suprema Corte, assicurando un filtro di professionalità e competenza. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato o dell’interessato costituisce, quindi, un vizio insanabile che conduce direttamente alla declaratoria di inammissibilità, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
Questa pronuncia, seppur sintetica, offre una lezione fondamentale: le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie di un corretto svolgimento del processo. Chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione in ambito penale deve necessariamente avvalersi di un avvocato cassazionista. Tentare la via del ‘fai da te’ non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La complessità del giudizio di legittimità impone una preparazione tecnica che solo un difensore specializzato può offrire.
Un privato cittadino può presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, la legge richiede espressamente che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione, a pena di inammissibilità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione penale è proposto personalmente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte esamini il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quali sono le norme di riferimento per questa regola?
Le norme principali sono gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 2017. L’inammissibilità è dichiarata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, dello stesso codice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15754 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15754 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME OLBIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
–dato avviso alle pa- ftri j
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall’interessato, NOME COGNOME, mentre avrebbe dovuto essere sottoscr da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 201 Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto da medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d ammende.
P.QM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore
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Il Presidente