Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30694 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 30694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli del 7.2.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 7.2.2024 la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione nel termine proposta personalmente da NOME COGNOME per impugnare la sentenza del Tribunale del capoluogo partenopeo del 16.10.2019; la Corte ha spiegato che, trattandosi di processo celebrato nella vigenza del regime introdotto dalla legge n. 67 del 2014 ed essendo
all’epoca l’imputato detenuto e rinunciante a comparire, l’unico rimedio in ipotesi percorribile era quello della rescissione del giudicato;
contro
il provvedimento della Corte d’appello di Napoli propone ricorso per cassazione NOME COGNOME insistendo, in via principale, per la remissione in termini e, in subordine, per la revisione del processo;
4.2 Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputata: l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte RAGIONE_SOCIALEzione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 – 01).
Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l’art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 12.6.2024