Ricorso in Cassazione: La Nomina del Difensore non Sostituisce l’Atto di Impugnazione
Nel complesso mondo della procedura penale, la forma degli atti assume un’importanza cruciale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la semplice dichiarazione di voler presentare un ricorso in cassazione, accompagnata dalla nomina di un difensore, non costituisce un valido atto di impugnazione. Questo principio sottolinea la differenza tra un’intenzione e l’azione legale formale richiesta dalla legge. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di respingere il reclamo di un detenuto avverso la proroga del regime di detenzione speciale previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario. In risposta a tale provvedimento, il detenuto ha depositato personalmente presso la direzione del carcere in cui si trovava una dichiarazione. In questo documento, manifestava la sua volontà di proporre ricorso in cassazione e, contestualmente, nominava un difensore di fiducia, delegandolo a redigere e presentare l’effettivo ricorso.
L’atto, qualificato come ‘istanza preparatoria’, è stato quindi trasmesso alla Corte di Cassazione per le valutazioni del caso.
La Decisione della Corte sul Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato l’atto, ha dichiarato ‘non luogo a provvedere’. Questa formula indica che la Corte non è potuta entrare nel merito della questione perché l’atto pervenuto non aveva le caratteristiche formali di un ricorso. In sostanza, i giudici hanno stabilito che ciò che era stato trasmesso non era un’impugnazione, ma un mero atto preparatorio.
La Corte ha quindi concluso che non vi era alcun ricorso su cui decidere, ma solo un atto di nomina del difensore con l’incarico di proporre un futuro ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si fonda su una distinzione procedurale chiara. I giudici hanno osservato che il documento depositato dal detenuto, per sua stessa ammissione, non era un ‘ricorso’, ma un’istanza preparatoria ‘per ricorso in cassazione’.
L’atto, palesemente, non conteneva i motivi di diritto per i quali si contestava la decisione del Tribunale di Sorveglianza, elemento essenziale di qualsiasi impugnazione. Si trattava, invece, di un semplice atto di nomina di un legale con delega a predisporre il vero e proprio ricorso. Di conseguenza, mancando un atto di impugnazione formalmente valido, la Corte non aveva alcuna base su cui poter deliberare. L’azione del detenuto è stata interpretata come un passo preliminare, necessario per avviare il processo di impugnazione, ma non come l’impugnazione stessa.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la volontà di impugnare un provvedimento deve essere manifestata attraverso un atto che rispetti le forme previste dalla legge. La nomina di un difensore è un passo indispensabile, ma non sostituisce il deposito di un ricorso contenente specifiche censure contro la decisione che si intende contestare. Per i cittadini e gli operatori del diritto, questa decisione serve come monito sull’importanza di non confondere gli atti preparatori con l’atto processuale vero e proprio, al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità e la conseguente perdita del diritto di impugnazione.
Presentare una dichiarazione di volontà di fare ricorso equivale a presentare il ricorso stesso?
No, secondo l’ordinanza analizzata, una dichiarazione di volontà di impugnare, anche se accompagnata dalla nomina di un difensore, è un atto meramente preparatorio e non costituisce un valido ricorso.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo all’atto depositato dal detenuto?
La Corte ha stabilito che l’atto non era un ricorso, ma solo un’istanza di nomina di un difensore con la delega a predisporre e presentare il ricorso in cassazione. Pertanto, non era un’impugnazione su cui poter decidere.
Perché la Corte ha dichiarato ‘non luogo a provvedere’?
La Corte ha utilizzato questa formula perché non vi era un valido ricorso da esaminare. L’atto trasmesso era solo preparatorio e mancava dei requisiti formali di un’impugnazione, impedendo alla Corte di pronunciarsi nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27040 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PACHINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
-. clato – avviso aile parti;`,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 01 febbraio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di proroga del regime di cui all’art. 41-bis Ord.pen.
Con riferimento all’ordinanza il detenuto NOME COGNOME ha depositato personalmente, presso la Direzione della Casa circondariale di Sassari, una dichiarazione della volontà di proporre ricorso in cassazione, delegando allo scopo il difensore di fiducia contestualmente nominato.
Deve dichiararsi “non luogo a provvedere” sull’atto trasmesso, in quanto esso, palesemente, non costituisce un ricorso, avendo il detenuto depositato, presso la Direzione del carcere, solo un atto di nomina di un difensore delegandolo a predisporre il ricorso in cassazione contro il provvedimento sopra indicato, indicando tale atto non come un “ricorso” ma solo come una istanza preparatoria “per ricorso in cassazione”, come riportato nell’estratto del registro mod. IP1 trasmesso dalla Casa circondariale.
P.Q.M.
Non luogo a provvedere, non trattandosi di ricorso per cassazione, ma di mero atto di nomina del difensore per proporre ricorso in cassazione.
Così deciso il 06 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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