Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31780 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31780 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 09/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 15/05/2002 COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il 01/10/1971
avverso la sentenza del 16/05/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di LUCCA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti, in ordine a una pluralità di reati contro il patrimonio, ritenuti in continuazione tra loro, le concordate tra le parti, deducendo entrambi il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. ed il Ferro, altresì, in ordine a corretta qualificazione giuridica del fatto.
All’odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
Il primo motivo di doglianza in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell’ 129 cod. proc. pen. è inammissibile in quanto è principio costantemente affermato d Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorre una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una sp motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti em concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, do invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consi nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta da e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 10/01/2007, COGNOME, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata s attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussisten una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen., né i ricorrenti hanno dedo possano essere le condizioni che, a suo avviso, avrebbero imposto una sentenza proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cit., sicché sul punto i ricorsi peccano genericità.
Del tutto generica è anche la censura del Ferro in ordine alla qualificazione gi del fatto, atteso che il ricorrente non indica nemmeno a quale dei divers contestatigli si riferisca, né quale dovrebbe essere la qualificazione giuridica Peraltro, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la poss ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’er qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale quali risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenu capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunc errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (Sez. 5 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842 – 01), nel caso di specie nemmeno specificati.
I ricorsi, pertanto, sono inammissibili perché proposti per motivi che non rien tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, ordinanza.
La declaratoria d’inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’ cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzi pecuniaria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2025 L’estensore GLYPH
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