Ricorso in Cassazione: i motivi di inammissibilità
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima spiaggia per chi cerca di ribaltare una sentenza di condanna. Tuttavia, non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità, volto a garantire la corretta applicazione delle norme giuridiche. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei motivi che possono portare a una dichiarazione di inammissibilità, trasformando l’appello in un’azione vana e costosa. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
Il caso in esame: un appello respinto in partenza
Due soggetti, condannati nei primi due gradi di giudizio, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza della Corte d’Appello. Il loro tentativo, però, si è scontrato con un muro procedurale. La Suprema Corte ha analizzato i tre motivi di ricorso presentati e li ha respinti tutti, dichiarando l’intero appello inammissibile.
I motivi del Ricorso in Cassazione e la valutazione della Corte
L’analisi dei motivi di ricorso è cruciale per comprendere le ragioni della decisione. Ogni motivo è stato smontato dalla Corte sulla base di principi consolidati della procedura penale.
Primo motivo: la riproposizione delle stesse censure
Il primo motivo contestava l’affermazione di responsabilità. La Corte ha rilevato che gli argomenti presentati non erano nuovi, ma una semplice riproposizione di questioni già ampiamente discusse e respinte dai giudici di merito. Questi ultimi avevano già fornito una motivazione corretta e logica basata sulle prove emerse. Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati.
Secondo motivo: l’aspecificità e i precedenti penali
Il secondo motivo è stato giudicato ‘aspecifico’. Gli appellanti non avevano tenuto conto di un elemento fondamentale citato nella sentenza d’appello: la presenza di precedenti penali a carico di entrambi. Un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi specificamente con tutti gli argomenti della decisione impugnata, non può ignorare elementi sfavorevoli.
Terzo motivo: il diniego delle attenuanti generiche
Infine, il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. Gli imputati lamentavano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la concessione di tali attenuanti non è un diritto, ma richiede la presenza di elementi di segno positivo (come la buona condotta, il risarcimento del danno, etc.). In assenza di tali elementi, il giudice può legittimamente negarle.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici hanno chiarito che il loro compito non è riesaminare le prove, ma assicurarsi che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano viziati alla radice:
1. Mera riproduzione: Il primo motivo era una copia di argomentazioni già respinte, dimostrando di non aver compreso la funzione del giudizio di Cassazione.
2. Genericità: Il secondo motivo era vago e non affrontava un punto specifico e rilevante della motivazione della Corte d’Appello (i precedenti penali).
3. Infondatezza manifesta: Il terzo motivo si basava su una pretesa errata, ovvero che le attenuanti generiche fossero quasi un atto dovuto, mentre la giurisprudenza costante (citata anche nell’ordinanza) richiede elementi positivi concreti che ne giustifichino la concessione.
Di conseguenza, l’intero impianto del ricorso è crollato, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il Ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede precisione e argomenti di diritto solidi e nuovi. Non è una terza occasione per discutere i fatti. La decisione conferma che la riproposizione di doglianze già esaminate, la genericità e la contestazione infondata di principi giuridici consolidati portano inevitabilmente all’inammissibilità. Per gli imputati, ciò si traduce non solo nella conferma della condanna, ma anche nell’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, rendendo l’esito ancora più gravoso.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era una mera riproduzione di argomenti già adeguatamente valutati e respinti dai giudici di merito, e il ricorso per Cassazione non permette di riesaminare nel merito le prove già giudicate.
È possibile ottenere le circostanze attenuanti generiche senza dimostrare elementi positivi?
No. La Corte ha ribadito che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede la presenza di elementi di segno positivo. La loro assenza giustifica pienamente il diniego da parte del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Oltre alla conferma definitiva della sentenza impugnata, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45806 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45806 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CASARANO il DATA_NASCITA
NOME nato a CASARAN(:) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATI -0 E DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emer probatorie esposti alle pp. 6-7 della impugnata sentenza;
Considerato che il secondo motivo di ricorso è aspecifico nella misura in cui non tiene conto che entrambi gli imputati risultano gravati da precedenti penali indicati a p.9 della motivazio ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta aspetti relativi al trattame sanzionatorio sono manifestamente infondati, poiché l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 1a/03/2021, Rv. 281590);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente