Ricorso in Cassazione: Quando e Perché Viene Dichiarato Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima istanza per far valere le proprie ragioni nel sistema giudiziario italiano. Tuttavia, l’accesso a questo grado di giudizio è tutt’altro che automatico. La legge stabilisce requisiti rigorosi, la cui violazione può portare a una declaratoria di inammissibilità, come evidenziato in una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo significa che i giudici non entreranno nemmeno nel merito della questione, fermando il processo sul nascere. Analizziamo un caso pratico per capire meglio quali sono le insidie da evitare.
I Fatti del Caso
Una persona, a seguito di una sentenza emessa dal Tribunale di Marsala, ha deciso di presentare ricorso direttamente alla Corte di Cassazione per contestare la decisione. L’obiettivo era ottenere una revisione della pronuncia di secondo grado, sperando in un esito diverso. Tuttavia, l’iter processuale si è interrotto bruscamente prima ancora di poter discutere le ragioni dell’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa “de plano”, ovvero senza la celebrazione di un’udienza pubblica, una procedura accelerata che si adotta quando i motivi di inammissibilità appaiono palesi sin da una prima lettura degli atti. Oltre a vedere respinta la propria istanza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali previsti dal codice di procedura penale, che ogni avvocato deve conoscere attentamente prima di redigere un ricorso in Cassazione.
1. Genericità del Ricorso
Il primo motivo di inammissibilità è la “genericità” dell’atto. Un ricorso non può limitarsi a esprimere un generico dissenso verso la sentenza impugnata. Deve, al contrario, articolare critiche specifiche, chiare e pertinenti, indicando con precisione quali norme di legge sarebbero state violate e come tale violazione abbia inciso sulla decisione del giudice precedente. Un’impugnazione vaga, che non individua motivi specifici di illegittimità, viene considerata inammissibile perché non consente alla Corte di esercitare il proprio ruolo di giudice di legittimità.
2. Violazione dei Limiti di Legge (Art. 448, c. 2-bis c.p.p.)
Il secondo, e altrettanto decisivo, motivo di rigetto risiede nell’aver proposto il ricorso per motivi non consentiti dalla legge. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, ad esempio, stabilisce limiti precisi ai motivi per cui si può ricorrere in Cassazione dopo determinate procedure speciali, come il patteggiamento. Se il ricorso si fonda su argomentazioni che esulano da quelle tassativamente elencate dalla norma, esso è inevitabilmente destinato all’inammissibilità. Nel caso specifico, l’impugnazione è stata presentata “al di fuori dei casi previsti”, dimostrando una non conformità con i requisiti sostanziali richiesti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. La decisione evidenzia l’importanza di una redazione tecnica e puntuale dell’atto di impugnazione, che deve essere specifico, pertinente e fondato esclusivamente sui motivi ammessi dalla legge. Per il cittadino, la conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della sentenza precedente, ma anche un aggravio di spese. Pertanto, è cruciale affidarsi a un legale specializzato che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un’impugnazione efficace, evitando così un esito sfavorevole e costi aggiuntivi.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era generico, ovvero non specificava in modo chiaro e puntuale le presunte violazioni di legge, ed era stato proposto per motivi non consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Cosa significa che la decisione è stata presa “de plano”?
Significa che la Corte ha deciso sulla base dei soli atti scritti, senza necessità di un’udienza, poiché i motivi di inammissibilità del ricorso erano talmente evidenti da non richiedere alcuna discussione orale, secondo quanto previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24841 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24841 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 28/10/1986
avverso la sentenza del 21/02/2025 del TRIBUNALE di MARSALA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 9618/25 NICOSIA
OSSERVA
che l’imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen., ha appl
pena come dalla stessa richiesta con il consenso del P.M.;
che la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla manca sostituzione con una delle pene alternative di cui all’art. 53 ss. I. 689 del 1981, nonché
mancata disapplicazione della recidiva;
che la sostituzione non era oggetto dell’accordo intervenuto fra le parti e che, in tema patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativ
della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionat
2-bis, concordato fra le parti, atteso che l’art. 448, comma
cod. proc. pen., limita l’impugnabilità
della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6
1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337).
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va pertanto dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. comma 2-bis, cod. proc. pen.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2025