Ricorso in Cassazione: L’Importanza delle Ordinanze Interlocutorie
Nel complesso iter della giustizia penale, ogni documento ha un ruolo preciso. Spesso l’attenzione si concentra sulle sentenze finali, ma atti come le ordinanze sono fondamentali per comprendere lo svolgimento di un processo. Analizziamo un’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione per capire come funziona un ricorso in Cassazione e quale valore hanno questi provvedimenti interlocutori.
I Fatti Processuali
Il caso in esame origina dai ricorsi presentati da due soggetti avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. La questione è giunta fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, che ha fissato un’udienza per la discussione. Il documento che analizziamo è l’ordinanza emessa a valle di tale udienza, un atto che fotografa un momento specifico del procedimento.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
È cruciale distinguere un’ordinanza da una sentenza. Mentre la sentenza decide nel merito la controversia, l’ordinanza, come quella in oggetto, ha una funzione prevalentemente procedurale. In questo caso, il provvedimento si limita a certificare che l’udienza si è regolarmente tenuta alla data stabilita, che le parti sono state avvisate e che il Consigliere Relatore ha svolto la sua relazione. Non contiene, infatti, alcuna decisione sull’accoglimento o sul rigetto dei ricorsi.
Le Motivazioni
Le motivazioni di un’ordinanza di questo tipo non riguardano il merito della colpevolezza o innocenza degli imputati. La ‘ratio’ del provvedimento è quella di dare atto del compimento di determinate attività processuali indispensabili per la validità del giudizio. La Corte, con questo atto, formalizza che il contraddittorio è stato instaurato e che il caso è stato esaminato dal collegio. In sostanza, motiva la regolarità della procedura seguita fino a quel momento, ponendo le basi per la successiva fase decisionale, che culminerà con il deposito della sentenza.
Le Conclusioni
L’ordinanza esaminata rappresenta un passaggio tecnico ma essenziale nel percorso di un ricorso in Cassazione. Essa informa le parti che il processo sta seguendo il suo corso e che la causa è stata posta in decisione. Le implicazioni pratiche sono che, a seguito dell’udienza, il collegio si è ritirato per deliberare. Le parti dovranno quindi attendere il deposito della sentenza per conoscere l’esito finale dei loro ricorsi e, soprattutto, le motivazioni giuridiche che hanno guidato i giudici della Suprema Corte nella loro decisione finale.
Che cos’è un’ordinanza in questo contesto?
È un provvedimento del giudice con funzione procedurale. In questo caso, attesta che l’udienza per la discussione dei ricorsi si è tenuta regolarmente, ma non decide sull’esito finale del caso.
Cosa è stato deciso con questo documento?
Questo documento non contiene una decisione sul merito dei ricorsi. Si limita a registrare lo svolgimento dell’udienza e degli adempimenti processuali, indicando che la causa è passata alla fase decisionale.
Qual è il ruolo del ‘relatore’ menzionato nel testo?
Il ‘relatore’ è il giudice del collegio incaricato di studiare approfonditamente il caso e di esporre i fatti e le questioni di diritto agli altri giudici durante l’udienza, prima che venga presa la decisione collettiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16187 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16187 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 18/08/1971 DI COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 27/06/1994
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso comune a entrambi i ricorrenti è del tutto privo di specificità, dal momento che lamenta in modo meramente
assertivo il vizio di motivazione della sentenza impugnata, omettendo di indicare le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 4 aprile •25