Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza Procedurale
Nel complesso universo del diritto, non tutti i documenti giudiziari sono lunghi e dettagliati. A volte, un provvedimento può essere estremamente sintetico, ma non per questo meno significativo. È il caso dell’ordinanza che analizziamo oggi, un atto che ci offre uno spunto perfetto per approfondire il tema del ricorso in Cassazione e comprendere il valore di ogni singola fase del processo penale.
Il documento in esame è un’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione, relativa a un ricorso presentato contro una sentenza di una Corte d’Appello. Sebbene scarno di dettagli sul merito della vicenda, esso rappresenta un tassello fondamentale nell’iter giudiziario.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Quando un imputato viene condannato in secondo grado, la sua ultima possibilità di contestare la decisione è il ricorso in Cassazione. Questo non è un terzo processo sui fatti, ma un giudizio di legittimità. La Suprema Corte, infatti, non valuta nuovamente le prove (ad esempio, non risente i testimoni), ma verifica che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Il ricorso è quindi uno strumento tecnico, finalizzato a far valere specifici vizi della sentenza impugnata, come la violazione di legge o un difetto di motivazione.
Analisi dell’Ordinanza sul Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in questione è un atto puramente procedurale. Essa ci informa che:
1. È stato presentato un ricorso da parte di un soggetto nato nel 2000.
2. L’impugnazione è diretta contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello nel giugno 2024.
3. Si è tenuta un’udienza in una data specifica (marzo 2025).
4. Durante l’udienza, il Consigliere Relatore ha esposto i fatti e le questioni giuridiche del caso al resto del collegio.
Questo documento, quindi, non ci dice come è finita la vicenda, ma fotografa un momento cruciale: il caso è stato discusso davanti alla massima istanza della giustizia ordinaria.
Le Motivazioni
Il testo fornito non contiene le motivazioni della decisione finale della Corte. Questo è tipico di documenti come il frontespizio del fascicolo o verbali d’udienza, che servono a registrare l’avanzamento del procedimento. La decisione vera e propria, con le sue ragioni giuridiche (che potrebbero essere di inammissibilità, rigetto o accoglimento del ricorso), sarà contenuta nel testo integrale del provvedimento che verrà depositato successivamente.
La mancanza di motivazioni in questo specifico estratto non indica una carenza del sistema, ma semplicemente la natura interlocutoria o di registrazione del documento stesso. L’analisi si concentra quindi su ciò che l’atto rappresenta: la formalizzazione che il processo ha raggiunto la sua fase culminante.
Le Conclusioni
In conclusione, anche un’ordinanza così sintetica ha un grande valore informativo. Ci insegna che ogni atto del processo ha una sua funzione specifica e che il percorso per arrivare a una sentenza definitiva è scandito da tappe formali ineludibili. Il caso in esame è giunto al vaglio della Corte di Cassazione, che ha preso una decisione nella data indicata. Per conoscere l’esito finale e le sue implicazioni pratiche per il ricorrente, sarà necessario attendere il deposito della sentenza completa di motivazioni.
Che tipo di documento è stato analizzato?
Si tratta di un’ordinanza della Corte di Cassazione, un atto che registra formalmente lo svolgimento di un’udienza relativa a un ricorso penale.
Qual era l’oggetto del procedimento davanti alla Cassazione?
Il procedimento riguardava il ricorso presentato da un imputato contro una sentenza emessa da una Corte d’Appello nel 2024.
Qual è stata la decisione della Corte?
Il documento non specifica l’esito del ricorso (se è stato accolto, respinto o dichiarato inammissibile), ma si limita a certificare che il caso è stato discusso in udienza e che una decisione è stata presa in una data specifica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14716 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14716 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 07/06/2000
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto censura genericamente i presupposti per disporre la misura di sicurezza dell’espulsione, in ordine alla
quale la Corte di appello ha adeguatamente indicato i presupposti legittimanti la misura;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 31 marzo 2.25