Ricorso in Cassazione: Come Leggere un’Ordinanza Procedurale
Nel complesso iter della giustizia penale, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui si valuta la corretta applicazione della legge. Tuttavia, non tutti gli atti emessi dalla Suprema Corte decidono il caso. L’ordinanza che analizziamo oggi è un esempio perfetto di un atto interlocutorio, fondamentale per il processo ma privo della decisione finale.
I Fatti Processuali
Il documento in esame è un’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione. Esso nasce da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 15 maggio 2024. L’ordinanza non descrive i fatti che hanno portato alla condanna in appello, ma si concentra esclusivamente sullo svolgimento dell’udienza tenutasi davanti alla Suprema Corte in data 20 gennaio 2025.
Il testo certifica che:
* È stato proposto un ricorso.
* Le parti coinvolte nel procedimento sono state regolarmente avvisate dell’udienza.
* Durante l’udienza, il Consigliere Relatore ha esposto la sua relazione sul caso.
Questi elementi, pur essendo puramente formali, sono essenziali per garantire la correttezza del procedimento e il diritto di difesa.
Analisi dell’Atto Giudiziario e il ruolo del ricorso in Cassazione
Questo tipo di ordinanza ha una funzione prettamente procedurale. Non entra nel merito del ricorso in Cassazione, ovvero non stabilisce se l’imputato ha torto o ragione. Il suo scopo è quello di mettere nero su bianco che si è tenuta un’udienza secondo le regole stabilite dal codice di procedura penale. La decisione sul ricorso, che potrà essere di inammissibilità, rigetto o accoglimento, verrà depositata in un momento successivo con un atto separato (un’altra ordinanza o una sentenza), che conterrà anche le motivazioni.
Comprendere la natura di questi atti è fondamentale per non trarre conclusioni affrettate. La lettura di un’ordinanza come questa non fornisce alcuna indicazione sull’esito finale del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
Il documento analizzato non contiene motivazioni relative al merito del ricorso, poiché la sua funzione è quella di registrare lo svolgimento di una fase processuale. Le motivazioni della decisione finale della Corte di Cassazione saranno contenute nel provvedimento definitivo che verrà pubblicato successivamente. L’atto si limita a dare atto delle attività svolte durante l’udienza del 20 gennaio 2025.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza in esame è un atto interlocutorio che attesta la corretta progressione di un ricorso in Cassazione. Essa ci mostra un ‘fotogramma’ del processo, documentando un passaggio necessario ma non conclusivo. Per conoscere l’esito del giudizio e comprendere le ragioni giuridiche che hanno guidato i giudici della Suprema Corte, sarà necessario attendere il deposito della sentenza o dell’ordinanza definitiva.
Qual è l’oggetto di questo provvedimento?
L’oggetto è un’ordinanza della Corte di Cassazione che attesta lo svolgimento di un’udienza relativa a un ricorso proposto contro una sentenza di una Corte d’Appello.
Quale decisione è stata impugnata?
È stata impugnata una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 15 maggio 2024.
Questo documento contiene la decisione finale della Corte di Cassazione?
No, questa ordinanza è un atto puramente procedurale. Non contiene la decisione finale sul ricorso né le relative motivazioni, che saranno oggetto di un successivo provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16757 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16757 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 07/11/1969
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; –
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la ‘sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate, dirette a metter discussione i costituti , anche soggettivi, della evasione ascritta al ricorrente nonché la deci
di denegare l’attenuante di cui all’art. 61 n. 1 cp, replicano, in termini di marcata generici riguardo ai profili di matrice soggettiva in particolare, profili di censura tutti leg
presupposto in fatto – le ragioni dell’allontanamento dal domicilio di restrizione ad dall’imputato ma mai confortate da conferme probatorie- già adeguatamente vagliati e disattesi
dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite valorizzate all’esito di
percorso logico valutativo immune da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 gennaio 2025.