Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza Procedurale
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. L’ordinanza che analizziamo oggi, emessa dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, pur essendo un atto interlocutorio, ci permette di approfondire il funzionamento di questa importante fase processuale.
Il Contesto del Provvedimento Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, emessa nel maggio 2024. La Suprema Corte è stata quindi chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale decisione. Il documento in esame è l’intestazione dell’ordinanza finale, che riporta i dati essenziali del procedimento, come la composizione del collegio giudicante e la data dell’udienza, fissata per marzo 2025.
Il Ruolo della Settima Sezione Penale nel ricorso in Cassazione
È fondamentale sottolineare che la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione svolge una funzione di ‘filtro’. Il suo compito principale è quello di esaminare in via preliminare i ricorsi per valutarne l’ammissibilità. Non entra nel merito della questione, ma verifica se il ricorso possiede i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge per poter essere discusso da un’altra sezione.
Questo meccanismo serve a garantire l’efficienza della Corte, evitando che vengano trattati ricorsi palesemente infondati, presentati per motivi non consentiti o redatti senza rispettare le rigide regole procedurali.
Le Motivazioni di una Decisione Procedurale
Sebbene il testo dell’ordinanza non espliciti le motivazioni, possiamo analizzare in via generale le ragioni che portano la Settima Sezione a emettere un provvedimento. Tipicamente, un’ordinanza in questa fase decide sull’ammissibilità del ricorso. Le motivazioni di un’eventuale declaratoria di inammissibilità possono essere molteplici: la manifesta infondatezza dei motivi, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (e non la violazione di legge), la genericità delle doglianze o la mancanza di specificità nell’indicazione delle norme che si assumono violate. La decisione, pertanto, si basa su un’analisi squisitamente tecnico-giuridica dell’atto di impugnazione.
Conclusioni
In conclusione, anche un documento apparentemente scarno come un’intestazione di ordinanza ci offre spunti di riflessione significativi sul processo penale. Evidenzia come il ricorso in Cassazione non sia una semplice prosecuzione del processo, ma un giudizio rigoroso sulla legittimità delle decisioni precedenti. La fase di filtro affidata alla Settima Sezione è cruciale per il corretto funzionamento della giustizia, assicurando che solo le questioni giuridicamente rilevanti arrivino a una discussione approfondita. Per i legali, ciò sottolinea l’importanza fondamentale di redigere un ricorso tecnicamente ineccepibile, pena l’immediata chiusura del procedimento con una declaratoria di inammissibilità.
Cos’è un’ordinanza della Corte di Cassazione?
È un provvedimento con cui la Corte, in questo caso, decide su aspetti procedurali, come l’ammissibilità di un ricorso, senza entrare nel merito della vicenda.
Quali sono le parti del procedimento?
Le parti sono un individuo, in qualità di ricorrente, che ha impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 06/05/2024.
Qual è l’oggetto della decisione della Corte?
L’oggetto della decisione è il ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’Appello. L’ordinanza decide sul futuro procedurale di tale ricorso, molto probabilmente sulla sua ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23090 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23090 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 09/03/1988
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G. n. 37015/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. p
(condanna per i reati di evasione);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di colpevolezza;
Ritenuto il motivo inammissibile perché rinunciato e comunque del tutto generico
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025.