Ricorso in Cassazione: Analisi di una Ordinanza della Suprema Corte
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si riesamina il fatto, ma si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Recentemente, un’ordinanza della Settima Sezione Penale ha offerto uno spunto per approfondire gli aspetti procedurali di questo strumento. Analizziamo il provvedimento per comprendere meglio il suo significato e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto Processuale: Dal Ricorso alla Decisione
Il caso in esame ha origine da un ricorso in Cassazione presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta. L’atto è stato quindi trasmesso alla Suprema Corte di Cassazione per la valutazione di legittimità. Il documento in analisi è un’ordinanza, un provvedimento che, a differenza della sentenza, tipicamente risolve questioni di natura procedurale. La decisione è stata presa dopo la relazione del Consigliere designato e l’avviso dato alle parti, seguendo l’iter previsto dalla legge.
La Funzione della Settima Sezione Penale
È importante sottolineare che il procedimento è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione. Questa sezione ha una competenza specifica: si occupa del cosiddetto “filtro” di ammissibilità dei ricorsi. Il suo compito principale è verificare se i ricorsi presentati possiedono i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per poter essere discussi nel merito. Questa fase preliminare è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte sia gravata da impugnazioni palesemente infondate o inammissibili.
Le Motivazioni dell’Ordinanza e il filtro di ammissibilità
Sebbene il testo del provvedimento non espliciti nel dettaglio le motivazioni, la sua natura di ordinanza emessa dalla Settima Sezione Penale suggerisce fortemente che la decisione verta sull’ammissibilità del ricorso in Cassazione. Le ragioni che possono condurre a una declaratoria di inammissibilità sono molteplici e rigorosamente definite dal codice di procedura penale. Tra le più comuni vi sono:
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso non indica in modo chiaro e preciso le violazioni di legge che si intendono denunciare.
* Proposizione per motivi non consentiti: vengono sollevate questioni di fatto, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
* Tardività: il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge.
* Mancanza di interesse: la parte ricorrente non ha un interesse concreto all’impugnazione.
La decisione, quindi, si fonda su una valutazione tecnica dei requisiti dell’atto di impugnazione, senza entrare nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato.
Le Conclusioni: L’Importanza dei Requisiti di Ammissibilità
In conclusione, questa ordinanza, pur nella sua concisione, ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso al giudizio di legittimità non è automatico, ma è subordinato al rispetto di precise regole formali e sostanziali. La decisione di inammissibilità, esito probabile di un’ordinanza di questo tipo, non è una valutazione sulla fondatezza delle doglianze, ma un giudizio sulla loro corretta formulazione. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta un costante monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e tecnicamente impeccabili, al fine di superare il vaglio preliminare della Corte e poter far valere le proprie ragioni nel merito.
Qual è l’oggetto del provvedimento analizzato?
Il provvedimento è un’ordinanza della Corte di Cassazione che decide su un ricorso proposto contro una sentenza di una Corte d’Appello.
Quale informazione si può dedurre dalla tipologia di provvedimento (ordinanza)?
Essendo un’ordinanza e non una sentenza, il provvedimento riguarda con molta probabilità aspetti procedurali del ricorso, come la sua ammissibilità, piuttosto che il merito della questione.
Chi sono i soggetti principali del procedimento menzionati nel documento?
I soggetti menzionati sono il ricorrente, la cui identità è anonima, il Presidente del collegio giudicante, il Consigliere relatore e la Corte d’Appello che ha emesso la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25691 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25691 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 20/12/1993
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non
punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte territor dato conto della non scarsa offensività del fatto, previa analisi delle modalità della condotta
particolare riferimento alla direzione verso cui si dirigeva il ricorrente e all’allontana dall’abitazione ove era ristretto in tarda ora serale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2025.