Ricorso in Cassazione: Quando l’Appello viene Dichiarato Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso che, sebbene presentato in un documento estremamente sintetico, offre spunti importanti sul funzionamento di questo strumento processuale.
Il Contesto del Provvedimento Analizzato
Il caso origina dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello territoriale. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento o una revisione della decisione che lo vedeva soccombente. La Corte Suprema, riunitasi in udienza, ha ascoltato la relazione del Consigliere designato prima di deliberare.
La Decisione della Corte e il ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha deciso la questione con una forma particolare di provvedimento: l’ordinanza. A differenza della sentenza, che di norma definisce il merito della questione, l’ordinanza ha spesso carattere interlocutorio o procedurale. In questo caso, essa chiude definitivamente il procedimento.
L’Ordinanza e la sua Natura Sintetica
Il documento in analisi è scarno, limitandosi a indicare le parti, l’oggetto del ricorso e la decisione finale che include la parola “ammende”. Questa brevità non deve sorprendere. Spesso, le ordinanze della Settima Sezione Penale della Cassazione, che svolge una funzione di “filtro”, liquidano i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili con motivazioni succinte o standardizzate, proprio per ragioni di efficienza e celerità.
Le Motivazioni
Sebbene le motivazioni non siano esplicitate nel testo fornito, la menzione di “ammende” è un indicatore quasi inequivocabile. Nel processo penale, la condanna al pagamento di un’ammenda a favore della cassa delle ammende è una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
1. Vizi di forma: Mancanza di elementi essenziali nell’atto di ricorso.
2. Motivi non consentiti: Quando il ricorso, invece di denunciare violazioni di legge, tenta di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
3. Manifesta infondatezza: Quando i motivi appaiono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico.
La decisione di emettere un’ordinanza e di comminare una sanzione pecuniaria suggerisce che la Corte abbia ritenuto il ricorso presentato privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito, applicando così la sanzione prevista dalla legge per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Le Conclusioni
L’ordinanza esaminata, nella sua essenzialità, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un rigoroso controllo di legittimità. La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, a tutela della funzionalità del sistema giudiziario e come deterrente contro l’abuso dello strumento processuale. Questo caso ci ricorda l’importanza di redigere ricorsi fondati su solide argomentazioni giuridiche, unici motivi per cui la Suprema Corte può essere adita.
Cosa significa quando la Cassazione emette un’ordinanza su un ricorso?
Un’ordinanza è un provvedimento giudiziario che, in questo contesto, risolve il ricorso senza un esame approfondito del merito. Spesso, come in questo caso, viene utilizzata per dichiarare l’inammissibilità o la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Qual era l’oggetto del ricorso esaminato in questo provvedimento?
Il ricorso è stato proposto da un imputato contro una sentenza penale emessa da una Corte d’Appello, con l’obiettivo di ottenerne la revisione da parte della Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente menzionate nel documento?
Il documento menziona esplicitamente la parola “ammende”. Ciò indica che al ricorrente è stata comminata una sanzione pecuniaria, conseguenza tipica prevista dalla legge quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14679 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14679 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 20/10/1994
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità
ex art. 131-bis cod. pen., è priva di specificità e,
comunque, manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito, che ha escluso
la tenuità del fatto alla luce delle modalità della condotta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere COGNOME ensore COGNOME
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