Ricorso in Cassazione: L’Importanza delle Ordinanze Procedurali
Quando si parla di giustizia, si è soliti pensare a lunghe e complesse sentenze. Tuttavia, il percorso legale è costellato di atti diversi, ognuno con una sua precisa funzione. È il caso dell’ordinanza emessa a seguito di un ricorso in Cassazione, un provvedimento che, pur nella sua brevità, riveste un ruolo cruciale nell’iter processuale. Analizziamo un caso concreto per capire meglio di cosa si tratta.
La Struttura di un’Ordinanza della Cassazione
Il documento in esame è un’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione. Questo tipo di atto si caratterizza per la sua essenzialità e contiene informazioni fondamentali, quali:
* L’autorità giudiziaria: La Corte di Cassazione, con l’indicazione della sezione competente.
* Le parti coinvolte: Il soggetto che ha proposto il ricorso.
* Il provvedimento impugnato: La sentenza di un grado di giudizio inferiore (in questo caso, della Corte d’Appello) contro cui si ricorre.
* Lo svolgimento dell’udienza: Si dà atto che le parti sono state avvisate e che è stata ascoltata la relazione del Consigliere incaricato.
Questi elementi, sebbene formali, sono indispensabili per inquadrare la decisione nel suo contesto processuale.
Il Ruolo della Settima Sezione Penale nel Ricorso in Cassazione
È importante sottolineare che la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha spesso il compito di vagliare l’ammissibilità dei ricorsi. Si tratta di un filtro preliminare volto a verificare che l’atto di impugnazione rispetti tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Molte delle decisioni di questa sezione sono, quindi, di natura procedurale e possono concludersi con una declaratoria di inammissibilità, che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
Nel provvedimento in esame, le motivazioni della decisione non sono esplicitate. L’ordinanza si limita a dare atto della deliberazione avvenuta in camera di consiglio dopo l’udienza. Questo formato è tipico per alcune decisioni procedurali della Cassazione, dove il dettaglio del ragionamento giuridico viene depositato in un momento successivo o comunicato alle parti attraverso altri canali. L’analisi non può, pertanto, entrare nel merito della questione giuridica sottostante, ma deve concentrarsi sulla natura e sulla funzione di questo tipo di atto giudiziario, che formalizza una decisione presa senza articolarne immediatamente il percorso logico-giuridico.
Le Conclusioni
L’ordinanza esaminata, pur nella sua estrema sinteticità, offre uno spunto per comprendere il funzionamento del processo penale, in particolare nella delicata fase del ricorso in Cassazione. Dimostra come l’iter legale sia composto da una serie di atti formali, non tutti contenenti estese argomentazioni, ma ciascuno con una precisa funzione. La decisione finale sul ricorso, pur essendo stata presa, non è resa nota nel dettaglio da questo specifico documento, che serve principalmente a registrare formalmente l’avvenuta deliberazione in una data certa, segnando un passaggio fondamentale nel percorso della giustizia.
Cosa significa ‘ordinanza’ in questo contesto?
Un’ordinanza è un provvedimento del giudice che, a differenza di una sentenza, solitamente non definisce il merito della controversia, ma risolve questioni procedurali. In questo caso, attesta una decisione presa dalla Corte di Cassazione riguardo a un ricorso.
Quale provvedimento è stato impugnato?
È stata impugnata una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 22/10/2024.
Il documento spiega l’esito del ricorso o le sue motivazioni?
No, l’ordinanza è un atto meramente formale che si limita a certificare che una decisione è stata presa in una determinata data. Non contiene né l’esito (accoglimento, rigetto, inammissibilità) né le motivazioni giuridiche alla base della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25715 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25715 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il 20/10/1995
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si censura la sussistenza degli elementi costitutivi,
oggettivi e soggettivi, del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (primo), il dolo in ordine al concorso formale (secondo) e la mancata concessione delle attenuanti generiche (terzo)
costituiscono mera riproduzione di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello
(pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2025.