Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza Procedurale
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e riveste un’importanza cruciale per la garanzia dello stato di diritto. Analizziamo un’ordinanza della Suprema Corte per comprendere meglio le dinamiche di questa fase processuale, anche quando il documento a disposizione è di natura prettamente formale e non entra nel merito della vicenda.
Il Contesto Processuale del Caso
Il provvedimento in esame è un’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione. Questo tipo di atto interviene su un ricorso in Cassazione proposto da un imputato contro una sentenza emessa in precedenza dalla Corte d’Appello di Bologna.
L’udienza si è tenuta nel mese di maggio 2025 e la decisione è stata presa nella stessa data, un dettaglio che suggerisce la possibile trattazione di questioni procedurali o di manifesta infondatezza del ricorso, che non richiedono una complessa camera di consiglio.
La Funzione della Corte di Cassazione
È fondamentale ricordare che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul ‘fatto’. Il suo compito non è rivalutare le prove o la ricostruzione degli eventi, attività riservate ai giudici di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello). La Suprema Corte è invece ‘giudice di legittimità’: il suo ruolo è verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le norme di legge e di procedura. Un ricorso in Cassazione può essere proposto solo per specifici motivi, come la violazione di legge o vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
Il documento fornito non contiene il testo delle motivazioni, essendo una sorta di ‘copertina’ del provvedimento. Tuttavia, in un caso come questo, le motivazioni di un’ordinanza emessa in seguito a un ricorso in Cassazione si concentrano su aspetti strettamente giuridici. La Corte avrebbe potuto, ad esempio, dichiarare il ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, per motivi non consentiti dalla legge, o perché manifestamente infondato. In alternativa, avrebbe potuto accogliere il ricorso, annullando la sentenza impugnata con o senza rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio.
Conclusioni
In conclusione, anche un documento scarno come un’ordinanza formale ci permette di riflettere sulla struttura del processo penale e sulla funzione essenziale della Corte di Cassazione. Ogni provvedimento, per quanto sintetico, rappresenta il punto finale di un lungo percorso giudiziario e riafferma il principio per cui la legge deve essere interpretata e applicata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. La decisione della Suprema Corte, che sia di accoglimento o di rigetto, diventa definitiva e chiude la vicenda processuale, salvo casi eccezionali di revisione del processo.
Qual è l’oggetto del provvedimento esaminato?
L’oggetto è un’ordinanza della Corte di Cassazione relativa a un ricorso proposto contro una sentenza penale della Corte d’Appello di Bologna.
Chi sono le parti del procedimento dinanzi alla Cassazione?
Le parti sono il soggetto che ha proposto il ricorso (il ricorrente) e, implicitamente trattandosi di un procedimento penale, lo Stato, rappresentato dal Pubblico Ministero presso la Corte.
Quale decisione è stata impugnata con il ricorso in Cassazione?
È stata impugnata la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 22 novembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BRINDISI il 01/11/1976
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizi
di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della circostanza aggravan di cui all’art. 99 cod. pen., è manifestamente infondato poiché la reci
contestata nel capo di imputazione, non è stata applicata dai giudici di merito rilevato,
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.