Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34920 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34920 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Città di Castello il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte d’appello di Perugia
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
letta la memoria e conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME;
considerato che i primi quattro motivi di cui si compone il ricorso, volti a contestare la riconosciuta responsabilità dell’odierno ricorrente – stanti le dichiarazioni di testi che riferivano di caratteristiche fisiche dei rapinat incompatibili con quelle del COGNOME (primo motivo); l’allontanamento del COGNOME e dei coimputati NOME COGNOME COGNOME dall’Umbria per ragioni diverse dalle avvenute rapine di cui si discute (secondo motivo); il travisamento delle dichiarazioni del Sig. COGNOME (terzo motivo); e l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal COGNOME (quarto motivo) -, denunciando l’illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle dichiarazioni, non è consentito dalla legge, poiché alla Corte di cassazione viene fatta preclusione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella
compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica de pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appar argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con argomentazioni esenti da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 7-8 della sentenza impugnata);
osservato che anche il quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato con il numero romano “IV”), con il quale la difesa sottolinea l’impugnabilità della sentenza de quo in virtù della giurisprudenza sulla c.d. “doppia conforme” – che consente di ricorrere in cassazione quando entrambi i giudici di merito siano inc nel medesimo travisamento delle risultanze acquisite -, non è deducibile;
che, infatti, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l’error accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che, nel ricorso, le censure proposte si risolvono nella mera enucleazione di minime incongruenze, che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata, complessivamente valutata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
che dall’inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna del ricorr alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME, da liquidare in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.