Ricorso in Cassazione: Quando è Inammissibile dopo un Concordato in Appello?
Il ricorso in cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è regolato da norme precise che ne definiscono i limiti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini dell’impugnazione avverso una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello” (ex art. 599-bis c.p.p.), sottolineando come la scelta di questo rito comporti una rinuncia a far valere determinate doglianze. Analizziamo insieme la vicenda processuale e i principi di diritto affermati.
Il Fatto e la Vicenda Processuale
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, applicava a una ricorrente una pena concordata tra le parti. Questo accordo, noto come “concordato in appello” o “patteggiamento in appello”, permette alla difesa e all’accusa di accordarsi sull’entità della pena, con la rinuncia dell’imputato ai restanti motivi di appello.
Nonostante l’accordo raggiunto, la ricorrente presentava ricorso in cassazione, lamentando un’unica presunta violazione: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Si trattava, in sostanza, di una doglianza relativa alla quantificazione della pena, sebbene scaturita da un accordo da lei stessa richiesto e ottenuto.
Limiti al Ricorso in Cassazione dopo un Concordato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire un principio consolidato in giurisprudenza. L’accesso al giudizio di legittimità, dopo una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., non è libero ma è strettamente circoscritto a specifici vizi.
Secondo l’orientamento della Corte, sono ammissibili solo i ricorsi che denunciano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
4. Vizi che si traducono nell’illegalità della sanzione inflitta (ad esempio, una pena fuori dai limiti edittali o di tipo diverso da quella prevista dalla legge).
Qualsiasi altra doglianza, specialmente se relativa a motivi a cui la parte ha implicitamente o esplicitamente rinunciato aderendo all’accordo, è da considerarsi inammissibile.
Le motivazioni della Suprema Corte
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha evidenziato come la richiesta della ricorrente – ottenere le attenuanti generiche in misura massima e prevalenti su altre circostanze – non facesse parte dell’accordo sulla pena. Aderendo al concordato, l’imputata aveva accettato la pena così come calcolata e proposta, rinunciando di fatto a ogni altro motivo di doglianza, inclusa una diversa valutazione delle circostanze attenuanti. Il ricorso, pertanto, si basava su un “motivo non consentito”, poiché tentava di rimettere in discussione un punto implicitamente superato e assorbito dall’accordo processuale.
Le conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma la natura negoziale e dispositiva del concordato in appello. Scegliere questa strada processuale è una decisione strategica che offre il vantaggio di una definizione più rapida e potenzialmente più favorevole del processo d’appello, ma comporta la rinuncia a far valere la maggior parte dei motivi di impugnazione. Gli unici spiragli per un successivo ricorso in cassazione sono legati a vizi genetici dell’accordo o a palesi illegalità della pena applicata dal giudice. Chi opta per il concordato deve essere pienamente consapevole che sta accettando un “pacchetto” definitivo, la cui equità non potrà essere, di regola, rinegoziata davanti alla Corte di Cassazione.
È sempre possibile fare ricorso in cassazione dopo un concordato in appello?
No, è possibile solo per un numero limitato di motivi, come vizi nella formazione della volontà di accordarsi, nel consenso del pubblico ministero, o nel caso in cui la sentenza del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto o applichi una pena illegale.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Perché la ricorrente si lamentava del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, un motivo che non era parte dell’accordo e al quale, quindi, aveva implicitamente rinunciato accettando il concordato sulla pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33826 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 33826 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DOS COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22/03/2024, ha applicato alla ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione ai reati di rapina, lesioni personali ed altro.
2.Con il ricorso la ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
3.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.
4.Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sian trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
5.La ricorrente si limita a dolersi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (e, dunque, come prevalenti rispetto al già effettuato giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze di opposto segno), richiesta ch non faceva parte dell’accordo da lei stessa richiesto ed ottenuto sulla pena, con rinuncia ad ogni altro motivo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, il 22/07/2025.