Ricorso in Cassazione: Quando la Rilettura dei Fatti è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto cruciale per comprendere i confini del giudizio di legittimità. Spesso si crede, erroneamente, che la Suprema Corte possa riesaminare l’intero processo come un terzo grado di giudizio. Questo provvedimento chiarisce, ancora una volta, perché non è così, delineando i motivi che portano a dichiarare inammissibile un ricorso in Cassazione quando questo si concentra su una rivalutazione delle prove.
Il Caso in Analisi: un’Impugnazione per Truffa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo, condannato in Corte d’Appello per il reato di truffa. L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto ‘difetto di motivazione’ da parte dei giudici di secondo grado. Nello specifico, le censure sollevate miravano a contestare il modo in cui le prove a suo carico erano state valutate, proponendo di fatto una diversa interpretazione dell’attendibilità delle fonti probatorie e della rilevanza degli elementi raccolti.
I Limiti del Giudizio e il Principio del Ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella natura stessa del ricorso in Cassazione. Questo strumento non è concepito per permettere un terzo esame dei fatti e delle prove. Il suo scopo è, invece, quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità non possono sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), i quali sono gli unici deputati a esaminare direttamente le prove, ascoltare i testimoni e ricostruire i fatti.
Come ribadito dalla Corte, citando anche un autorevole precedente delle Sezioni Unite, è preclusa la possibilità di ‘saggiare la tenuta logica della pronuncia’ attraverso un confronto con ‘altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno’. In altre parole, non basta sostenere che i fatti avrebbero potuto essere interpretati diversamente; è necessario dimostrare un vizio logico intrinseco e manifesto nella motivazione del giudice, tale da renderla incomprensibile o palesemente contraddittoria.
La Decisione della Suprema Corte
Sulla base di questi principi consolidati, la Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha constatato che il giudice d’appello aveva già risposto alle medesime doglianze, esplicitando in modo logico e coerente le ragioni del proprio convincimento sulla responsabilità penale dell’imputato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla constatazione che le censure del ricorrente non denunciavano un vizio di legittimità, ma si traducevano in una richiesta di rivalutazione del merito della causa. Il giudice di merito, secondo la Corte, aveva fornito una motivazione ‘esente da vizi logici’ per affermare la responsabilità dell’imputato e la sussistenza del reato. Pertanto, tentare di prospettare un ‘diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova’ esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione, e non può essere utilizzato come un pretesto per ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. La stabilità delle decisioni giudiziarie e la corretta ripartizione delle competenze tra i diversi gradi di giurisdizione sono principi cardine del nostro ordinamento processuale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e l’attendibilità dei testimoni?
No, l’ordinanza chiarisce che la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né può valutare l’attendibilità delle fonti di prova.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate, pur lamentando un difetto di motivazione, si traducevano in una richiesta di diversa valutazione delle prove, un’attività che non è consentita in sede di giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In questo caso, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22218 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che tutte le censure costituenti il ricorso, con cui sostanzialmente si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentite dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della
dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del concorso nel reato di truffa attribuito (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.