Ricorso in Cassazione: Quando il Riesame dei Fatti è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è fondamentale comprenderne i limiti. La Corte Suprema non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere le prove; il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove, in particolare di un accertamento dattiloscopico.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano essenzialmente su due punti. In primo luogo, il ricorrente contestava la validità e l’interpretazione di un accertamento dattiloscopico (l’analisi delle impronte digitali) che era stato posto a fondamento della sua condanna. Egli proponeva, di fatto, una ricostruzione dei fatti alternativa, basata su criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. In secondo luogo, sollevava una questione che implicava una valutazione discrezionale, tipica del giudizio di merito, senza però evidenziare una manifesta illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte e i Limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta separazione tra il giudizio di merito, che si svolge nei primi due gradi, e il giudizio di legittimità, di competenza esclusiva della Suprema Corte. I giudici hanno sottolineato che non rientra nei loro poteri effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto che hanno fondato la decisione impugnata. Il loro compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente, non sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono state chiare e dirette, affrontando separatamente i due motivi di ricorso.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla prova dattiloscopica, la Corte ha affermato che la richiesta del ricorrente mirava a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti. Il giudice di merito aveva già valutato quella prova, esplicitando le ragioni del suo convincimento in modo logico e giuridicamente corretto. Tentare di rimettere in discussione tale valutazione in sede di legittimità è un’operazione non consentita dalla legge. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza delle Sezioni Unite ‘Dessimone’ del 1997) che esclude dai poteri della Cassazione la possibilità di rivalutare il merito delle prove.
In relazione al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato. La questione sollevata rientrava nella valutazione discrezionale tipica del giudice di merito, che può essere censurata in Cassazione solo se viziata da palese illogicità. Il ricorrente, tuttavia, non aveva nemmeno dedotto tale vizio, limitandosi a presentare una ‘compilazione di giurisprudenza’ senza un reale collegamento con il caso specifico. La motivazione della Corte d’Appello, al contrario, è stata ritenuta adeguata e non censurabile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda affrontare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dal giudice. Per avere successo, un ricorso deve basarsi su specifici vizi di legittimità, come la violazione di una norma di legge o un’evidente contraddizione logica nella motivazione della sentenza. In caso contrario, come avvenuto nel caso di specie, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove, come un accertamento dattiloscopico?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova ricostruzione dei fatti o una ‘rilettura’ degli elementi di prova. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione del giudice di merito, non rivalutare le prove.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, non solleva questioni di legittimità (errori di diritto) ma tende a ottenere un nuovo giudizio sui fatti, oppure quando i motivi sono manifestamente infondati o non specifici.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questa ordinanza, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende a titolo sanzionatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10539 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10539 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 22/07/1990
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Claudio;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata sulla valenza dell’accertamento dattiloscopico); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti fondamento della decisione (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di manifesta illogicità, nemmeno dedotta dal ricorso che si risolve in una compilazione di giurisprudenza, senza un reale collegamento con il caso concreto, pur a fronte di una motivazione (a pag. 5) adeguata e, comunque, non censurabile in Cassazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.