Ricorso in Cassazione: I Limiti Imposti dal Concordato in Appello
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso non è sempre garantito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce in modo netto i confini dell’impugnazione a seguito di un “concordato in appello”, una procedura che implica una rinuncia strategica da parte dell’imputato. Analizziamo la decisione per comprendere le implicazioni pratiche di questa scelta processuale.
Il Contesto del Caso: Dal Concordato in Appello al Ricorso
Il caso trae origine dalla decisione di un imputato di accedere al cosiddetto “concordato in appello”, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Attraverso questo istituto, le parti (imputato e pubblico ministero) si accordano sulla rideterminazione della pena, con la rinuncia ai relativi motivi di appello. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo, emetteva la sentenza.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare un Ricorso in Cassazione avverso tale sentenza. Il motivo addotto era un presunto difetto di motivazione riguardo alla sua responsabilità penale. In sostanza, pur avendo rinunciato ai motivi di appello per ottenere il concordato, tentava di riaprire la discussione sulla sua colpevolezza davanti alla Suprema Corte.
I Limiti del Ricorso in Cassazione Post-Concordato
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello è appellabile in Cassazione solo per motivi specifici e tassativamente indicati, che non includono una generica contestazione sulla motivazione.
I Motivi di Impugnazione Tassativamente Previsti
Secondo la giurisprudenza costante, il Ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello è ammissibile solo se si lamentano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato estorto o viziato).
2. Irregolarità nel consenso del pubblico ministero alla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
4. Applicazione di una pena illegale o non conforme alla legge.
Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo al difetto di motivazione sulla responsabilità, non rientra in nessuna di queste categorie. La rinuncia ai motivi di appello per accedere al concordato è un atto che preclude la possibilità di rimettere in discussione quegli stessi punti in sede di legittimità.
La Decisione della Corte
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno specificato che, aderendo al concordato, l’imputato accetta implicitamente una pronuncia sulla sua responsabilità basata sugli atti disponibili, rinunciando a contestarla ulteriormente. Tentare di aggirare questa rinuncia presentando un ricorso per difetto di motivazione è contrario alla logica e alla funzione dell’istituto del concordato.
L’inammissibilità è stata dichiarata de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p., data l’evidenza della questione. Di conseguenza, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il concordato in appello è una scelta processuale che comporta benefici (riduzione della pena) ma anche oneri precisi (la rinuncia a far valere determinati motivi di impugnazione). Non è possibile usufruire dei vantaggi e, contemporaneamente, tentare di eludere gli svantaggi. La decisione di intraprendere un Ricorso in Cassazione deve essere ponderata attentamente, verificando la sussistenza di uno dei pochi e specifici motivi ammessi dalla legge, per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
È sempre possibile presentare un ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato e specifico di motivi, come vizi nella formazione della volontà dell’imputato o l’applicazione di una pena illegale, ma non per contestare nel merito la responsabilità, poiché si è già rinunciato ai relativi motivi di appello.
Quali sono i motivi validi per impugnare in Cassazione una sentenza di concordato in appello?
I motivi ammessi sono quelli relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo, o all’applicazione di una pena illegale. Non è ammesso un motivo che lamenti un difetto di motivazione sulla responsabilità dell’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40912 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40912 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere a . concordato, al consenso del pubblico mini stero sulla richiesta ed. al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso si prospetta un difetto di motivazione quanto alla responsabilità dell’imputato a fronte della rinunzi ai relativi motivi di appello articolata per accedere al concordato stesso rilevato che all’inammissibilità del ricorse, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comm 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorse condanna ilricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 settembre 2025.