Ricorso in Cassazione: Quando la Valutazione della Pena Diventa Intoccabile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un baluardo a tutela della corretta applicazione della legge. Tuttavia, il suo ambito di intervento è strettamente definito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre l’opportunità di chiarire quali sono i limiti di questo strumento, specialmente quando si contestano aspetti discrezionali della sentenza, come l’entità della pena.
I Fatti del Processo
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Le doglianze non riguardavano la ricostruzione dei fatti o la colpevolezza, ma si concentravano esclusivamente su aspetti legati al trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente contestava:
* La determinazione della pena inflitta.
* Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
* La valutazione dei presupposti per la contestata recidiva.
Si tratta di censure che toccano il cuore del potere discrezionale del giudice di merito, ovvero quel potere che permette al magistrato di adeguare la sanzione al caso concreto, entro i limiti fissati dalla legge.
I Limiti del Ricorso in Cassazione
Il punto centrale della decisione della Corte di Cassazione ruota attorno alla distinzione fondamentale tra “giudizio di merito” e “giudizio di legittimità”. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) sono sedi di merito, dove si analizzano le prove, si ricostruiscono i fatti e si valuta la pena più congrua. Il ricorso in Cassazione, invece, attiva un giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un “terzo giudice” del fatto; il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la loro motivazione sia logica, coerente e non contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione a quella, puramente discrezionale, del giudice di merito sulla quantificazione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e lineare. I giudici hanno osservato che i motivi proposti erano “unicamente afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, al riconoscimento delle generiche e al riscontro dei presupposti fondanti la contestata recidiva”.
Questi argomenti, secondo la Corte, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità quando la sentenza impugnata, come in questo caso, “si mostra sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive”. In altre parole, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo logico e completo perché aveva deciso in quel modo riguardo alla pena, alle attenuanti e alla recidiva, rendendo il suo giudizio “non censurabile in questa sede”. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per un intervento della Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: non ci si può rivolgere alla Cassazione semplicemente perché non si è d’accordo con l’entità della pena. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare un vizio di legge o un difetto grave di motivazione (ad esempio, una motivazione assente, palesemente illogica o contraddittoria).
La decisione comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro. Questa sanzione funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati o volti a riesaminare questioni di puro merito.
È possibile contestare l’entità della pena con un ricorso in Cassazione?
Di norma no. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se si contesta un errore di diritto o un vizio grave della motivazione (ad esempio, illogicità manifesta o assenza di motivazione), non se ci si lamenta semplicemente della severità della pena scelta discrezionalmente dal giudice di merito.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non entra nel merito delle questioni sollevate perché i motivi del ricorso non rientrano tra quelli consentiti dalla legge per il giudizio di legittimità, come nel caso di contestazioni su valutazioni di fatto già adeguatamente motivate.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Come stabilito dalla Corte in questo caso, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questa ordinanza, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36015 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36015 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati unicamente afferenti determinazione :del trattamento punitivo, al riconoscimento delle generiche e al riscontro d presupposti fondanto la contestata recidiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legitti perché la sentenza impugnata, su tali punti, si mostra sorretta da sufficiente e non ill motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio d merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 luglio 2024.