Ricorso in Cassazione: Il Dettaglio Formale che Può Costare Caro
Il percorso della giustizia è scandito da regole precise, la cui osservanza è fondamentale per la validità di ogni atto. Questo principio è particolarmente vero quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, il ricorso in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda come un errore apparentemente piccolo, come la firma sull’atto di ricorso, possa avere conseguenze drastiche e definitive. In questo articolo, analizzeremo un caso emblematico che evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti specificamente abilitati per questo tipo di impugnazione.
I Fatti del Caso
Due imputati, a seguito di una parziale riforma della loro condanna in Corte d’Appello, ottenuta tramite un accordo tra le parti (il cosiddetto ‘patteggiamento in appello’), decidevano di presentare un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione. Nell’atto di impugnazione, lamentavano una presunta violazione di legge e una manifesta illogicità nella motivazione della sentenza di secondo grado. Un dettaglio cruciale, tuttavia, caratterizzava il loro ricorso: l’atto era stato sottoscritto personalmente dagli imputati e non da un avvocato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione è stata presa con una procedura accelerata, detta ‘de plano’, riservata ai casi in cui l’inammissibilità appare palese. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende, ravvisando una loro colpa nella causa di inammissibilità.
Le Motivazioni: Un Errore Formale nel Ricorso in Cassazione
La ragione di questa decisione, tanto netta quanto perentoria, risiede in una regola fondamentale della procedura penale che regola il ricorso in Cassazione. L’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte deve essere obbligatoriamente sottoscritta da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Si tratta di un requisito di legittimazione che non ammette deroghe.
La Corte ha sottolineato che l’imputato non è un ‘soggetto legittimato’ a firmare personalmente un ricorso di questo tipo. La firma di un avvocato cassazionista non è una mera formalità, ma una garanzia della competenza tecnica necessaria per formulare censure che non riguardino il fatto (già valutato nei gradi di merito), ma la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. La mancanza di questa sottoscrizione qualificata rende l’atto irrimediabilmente nullo e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, la forma è sostanza. L’errore commesso dai ricorrenti, probabilmente per inesperienza o per una scelta non ponderata, ha precluso loro ogni possibilità di far esaminare le proprie ragioni dalla Corte Suprema. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve da monito: le impugnazioni non possono essere intraprese con leggerezza. È indispensabile affidarsi a un difensore specializzato, l’unico in grado di navigare le complesse regole procedurali e di garantire che il diritto di difesa sia esercitato in modo efficace e valido. Tentare di agire in proprio in contesti così tecnici può portare non solo al rigetto del ricorso, ma anche a conseguenze economiche negative.
Un imputato può firmare personalmente il proprio ricorso in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che il ricorso alla Corte di Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. L’imputato non è considerato un soggetto legittimato a firmare l’atto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esamina nemmeno le questioni sollevate (il merito), ma si ferma al difetto formale, respingendo l’impugnazione.
Ci sono conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso?
Sì. Come stabilito in questo caso, alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria a favore della cassa delle ammende, la cui entità è valutata dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29149 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 29149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a San Severo il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a San Severo il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il 19/12/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.La Corte di Appello di Bari, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bi cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 2/5/2023, rideterminando la pena come concordata dalle parti.
Ricorrono gli imputati deducendo, con atto personalmente sottoscritto, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte da soggetto non legittimato, in quanto non sottoscritte da difensore iscritto nell’albo dei sogget abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa n determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13
giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende -.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 9 luglio 2024
Il Consigliere est.
GLYPH
Il Presidente
NOME COGNOME
GLYPH
NOME / NOME,-
Le