Ricorso in Cassazione: Perché la Firma Personale non Basta
Il percorso della giustizia è scandito da regole precise, la cui inosservanza può precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni. Un esempio emblematico è rappresentato dalla disciplina del Ricorso in Cassazione, il grado più alto del nostro sistema giudiziario. Un’ordinanza recente ci ricorda una regola fondamentale: senza un avvocato abilitato, il ricorso è destinato a fallire prima ancora di essere esaminato. Analizziamo insieme questo caso per capire l’importanza della difesa tecnica specializzata.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna per una violazione del Codice della Strada, specificamente per il reato previsto dall’art. 7, comma 15-bis, del d.lgs. 285/1992. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale di Milano, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di tentare l’ultima via possibile: il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
La Formalità che Blocca il Ricorso in Cassazione
L’esito del ricorso è stato, tuttavia, immediato e perentorio: l’inammissibilità. La Corte non è entrata nel merito delle ragioni dell’imputato, ma si è fermata a un vizio formale, insanabile e decisivo. Il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall’interessato e non, come richiesto dalla legge, da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Questa mancanza ha privato l’atto della necessaria ‘legittimazione’, rendendolo nullo ai fini processuali.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sull’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che le parti private possono proporre ricorso per cassazione esclusivamente tramite un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La ratio della norma è chiara: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Data la tecnicità e la complessità di tale giudizio, il legislatore ha ritenuto indispensabile la presenza di un professionista con una specifica competenza. La firma personale dell’imputato, pertanto, non è sufficiente. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, l’imputato è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento giudiziario. L’idea di un ‘fai da te’ legale, specialmente nei gradi più alti di giudizio, è non solo sconsigliabile ma legalmente impossibile. Il Ricorso in Cassazione richiede una conoscenza approfondita delle norme procedurali e sostanziali che solo un avvocato cassazionista può garantire. Affidarsi a un professionista qualificato non è solo una scelta strategica, ma un requisito indispensabile per poter accedere alla giustizia e veder tutelati i propri diritti in modo efficace.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, requisito obbligatorio previsto dalla legge.
Quale norma specifica impone l’obbligo di un avvocato per il ricorso in Cassazione?
L’obbligo è sancito dall’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che richiede espressamente la firma di un difensore iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29412 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO
E’ stato proposto ricorso per cassazione da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 5 dicembre 2023, con cui è stata confermata la decisione di condanna resa del Tribunale di Milano il 18 gennaio 2023 per il reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, del d. Igs. n. 285 del 1992, fatto commesso in Milano il 18 luglio 2021.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo il ricorso sottoscritto dall’interessato personalmente e non da un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione, così come richiesto dall’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.