Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25702 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Premesso che, a seguito RAGIONE_SOCIALE presentazione dell’istanza, data 3 aprile 2024, con cui NOME ha chiesto la correzione dell’errore materiale delle sentenze emesse dalla quinta sezione penale di questa Corte, in data 18 maggio 2023 e 27 settembre 2023, rispettivamente nei procedimenti n. 9669/2023 e n. 13260/2023 R.G. Corte di cassazione, sono stati iscritti due diversi procedimenti (il n. 12747/2024 ed il n. 15651/2024).
Premesso, a causa dell’evidente errore nella fascicolazione, i due citati procedimenti, chiamati nella medesima udienza del 6 giugno dinanzi alla settima sezione penale, sono stati riuniti “trattandosi dello stesso atto di impugnazione avverso le medesime sentenze”.
Rilevato che il ricorso – qualificato per correzione errore materiale ma volto, nella sostanza, ad ottenere l’emenda delle due sentenze citate in premessa per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. – è stato redatt personalmente dall’imputato.
Ritenuto che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che tutti gli atti di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi relativi al procedimento davanti alla Corte di cassazione debbano essere sempre sottoscritti da un difensore iscritto all'”RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione”.
Rilevato che è prevalso l’orientamento ermeneutico in forza del quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione. (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272010 – 01, che in motivazione ha ‘precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di tremila euro in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 6 giugno 2024.