Ricorso in Cassazione: Perché è Indispensabile l’Assistenza di un Avvocato Cassazionista
Il sistema giudiziario italiano è caratterizzato da regole procedurali precise, la cui osservanza è fondamentale per la validità degli atti. Questo principio è particolarmente stringente quando si tratta del ricorso in Cassazione, il grado più alto di giudizio. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: il ricorso in materia penale deve essere tassativamente sottoscritto da un avvocato abilitato, pena l’inammissibilità e severe conseguenze economiche. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
Il Fatto: Un Impugnazione Presentata Personalmente
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Invece di affidarsi a un legale, il ricorrente ha deciso di redigere e presentare personalmente l’atto di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione. Questa scelta, apparentemente un tentativo di agire in autonomia, si è rivelata un errore procedurale fatale che ha precluso ogni esame nel merito della sua istanza.
La Decisione della Corte e il ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura puramente procedurale. Gli Ermellini hanno rilevato che l’atto era stato presentato in palese violazione di due norme chiave del codice di procedura penale.
Le Norme di Riferimento
La base giuridica della decisione risiede nel combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale. Queste disposizioni stabiliscono chiaramente che, per presentare un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere un avvocato qualsiasi, ma è necessario essere iscritti nell’albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori. A maggior ragione, non è consentito alla parte privata di presentare l’atto personalmente.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state nette e lineari. La legge impone il patrocinio di un difensore specializzato come garanzia di qualità tecnica e di professionalità dell’atto di impugnazione. Il giudizio di cassazione è un giudizio ‘di diritto’, non ‘di fatto’: non si riesamina l’intera vicenda, ma si valuta solo se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Per questo motivo, il ricorso deve contenere censure specifiche e tecnicamente formulate, un compito che solo un avvocato cassazionista può svolgere adeguatamente.
La Corte ha inoltre richiamato un autorevole precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che ha consolidato questo principio, specificando che la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato è un requisito di ammissibilità inderogabile. La presentazione personale del ricorso da parte del condannato costituisce, pertanto, un vizio insanabile che porta direttamente alla dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Le conseguenze per il ricorrente non si sono limitate alla mancata discussione del suo caso. Oltre a vedersi respingere l’impugnazione, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata giustificata dalla ‘colpa’ del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. In sostanza, la Corte ha ritenuto che l’errore commesso non fosse scusabile. Questo provvedimento ribadisce con forza un messaggio cruciale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, il ‘fai da te’ non è ammesso e può comportare conseguenze economiche significative. È sempre indispensabile affidarsi a professionisti qualificati per tutelare efficacemente i propri diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato personalmente dal condannato, in violazione delle norme del codice di procedura penale (artt. 571 e 613) che richiedono obbligatoriamente la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
È possibile per un cittadino presentare personalmente un ricorso penale in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza e della legge citata, non è possibile. La normativa impone che l’atto sia firmato da un difensore specificamente abilitato a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione, altrimenti l’atto è nullo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della sua colpa nel aver causato l’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14528 Anno 2024
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME
NOME NOME NOME MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviqn alle parti;)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dal condanNOME, i violazione del combiNOME disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pen inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassa (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricor con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 22/02/2024.