Ricorso in Cassazione: Obbligatoria la Firma dell’Avvocato
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore specializzato. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il punto di partenza è la richiesta di un soggetto, condannato in via definitiva, di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione, specificamente l’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza competente rigettava tale istanza. Contro questa decisione, il condannato decideva di agire personalmente, presentando un ricorso direttamente alla Corte di Cassazione senza l’assistenza di un legale.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte, senza nemmeno entrare nel merito della richiesta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è puramente procedurale ma di importanza capitale. La legge, infatti, stabilisce requisiti specifici per poter adire la Corte di Cassazione, il più alto grado di giudizio di legittimità.
La Riforma dell’Art. 613 c.p.p.
Il perno della decisione è l’articolo 613 del codice di procedura penale, modificato dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (Legge n. 103/2017). Questa norma prevede espressamente, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. La legge non ammette eccezioni: l’assistenza di un ‘avvocato cassazionista’ non è una facoltà, ma un obbligo.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state lineari e inevitabili. Poiché il ricorso era stato proposto personalmente dal condannato, violava palesemente il requisito formale imposto dall’art. 613 c.p.p. Di fronte a una norma così chiara, i giudici non hanno avuto altra scelta che dichiarare l’inammissibilità dell’atto. La Corte ha inoltre sottolineato che, non essendoci elementi per escludere la colpa del ricorrente nel determinare questa causa di inammissibilità, era doveroso condannarlo non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza del rispetto delle regole procedurali. Se nei primi gradi di giudizio la difesa tecnica è essenziale, nel giudizio di legittimità davanti alla Cassazione diventa un requisito insormontabile, la cui mancanza comporta conseguenze drastiche. La decisione non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche un significativo onere economico per il ricorrente. Affidarsi a un professionista qualificato non è solo una scelta strategica, ma un passo obbligato per accedere alla giustizia della Suprema Corte.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, l’art. 613 del codice di procedura penale stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto debba essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione penale non rispetta questo requisito?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il contenuto della richiesta, ma la respinge per un vizio di forma insanabile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il soggetto che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8446 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato l’istanza proposta da COGNOME NOME di ammissione alla misura alternativ dell’affidamento in prova al servizio sociale;
Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debba essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/02/2024