Ricorso in Cassazione: Perché è Indispensabile l’Avvocato Cassazionista
Nel complesso universo del diritto processuale, le forme e le procedure non sono meri cavilli, ma garanzie fondamentali per il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il Ricorso in Cassazione in materia penale non ammette iniziative personali e richiede obbligatoriamente l’assistenza di un difensore specializzato. L’inosservanza di questa regola conduce a una declaratoria di inammissibilità e a conseguenze economiche significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in via definitiva, si era rivolto al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torino presentando un’istanza ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura penale. Al rigetto di tale istanza da parte del Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), l’interessato decideva di impugnare l’ordinanza, presentando personalmente un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
Questa scelta si è rivelata proceduralmente errata e fatale per le sorti dell’impugnazione.
La Riforma Orlando e il Ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione della Corte risiede in una modifica legislativa introdotta dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (Legge n. 103 del 2017). A partire dal 3 agosto 2017, la normativa ha stabilito un requisito inderogabile per la presentazione del Ricorso in Cassazione: l’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
L’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto da tale riforma, non lascia spazio a interpretazioni: la mancanza della firma del legale specializzato rende l’impugnazione inammissibile. Questa norma mira a garantire un’elevata qualità tecnica degli atti sottoposti alla Suprema Corte, la quale è chiamata a decidere su questioni di pura legittimità e non a riesaminare i fatti del processo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha applicato in modo rigoroso la normativa vigente. I giudici hanno sottolineato come il ricorso personale per cassazione non sia più consentito da diversi anni, un principio ormai consolidato e confermato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8914 del 2017.
La decisione non si è limitata alla sola declaratoria di inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha motivato questa sanzione aggiuntiva richiamando la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale. Secondo i giudici, a distanza di anni dall’entrata in vigore della riforma, non è più possibile invocare una scusabile ignoranza della legge. La presentazione di un ricorso palesemente viziato da un errore così macroscopico integra un profilo di colpa che giustifica l’applicazione della sanzione pecuniaria, volta a scoraggiare impugnazioni temerarie o prive dei requisiti minimi di ammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame lancia un messaggio inequivocabile: il ‘fai-da-te’ giudiziario è precluso nel giudizio di legittimità. Chiunque intenda presentare un Ricorso in Cassazione deve necessariamente affidarsi a un avvocato cassazionista. Tentare di agire personalmente non solo comporta la certezza di vedere il proprio ricorso respinto senza neanche un esame nel merito, ma espone anche al rischio concreto di subire una condanna economica. La decisione riafferma l’importanza del ruolo del difensore tecnico come filtro di professionalità e garanzia di un corretto accesso alla giustizia di ultima istanza.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, dal 3 agosto 2017, con l’entrata in vigore della legge n. 103/2017, tutti i ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna a 3.000 euro.
Perché il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una multa, oltre alle spese?
La Corte ha ritenuto che, a diversi anni di distanza dall’introduzione della legge, non fosse più scusabile l’ignoranza della norma. Ha quindi ravvisato un profilo di colpa nel comportamento del ricorrente che ha presentato un ricorso palesemente inammissibile, giustificando così l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10134 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10134 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 20/04/1966
avverso l’ordinanza del 14/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
L lato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO
che NOME ricorre personalmente avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata dal condannato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.;
CONSIDERATO
che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; avverso qualsiasi che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che l’impugnazione di legittimità . tipo di provvedimento dev’essere in ogni caso sottoscritta, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte d cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010);
RITENUTO
pertanto, che il ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall’entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente