Ricorso in Cassazione: Perché è Obbligatorio l’Avvocato Specializzato
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e, proprio per la sua delicatezza e tecnicità, è soggetto a regole procedurali estremamente rigorose. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare uno dei requisiti fondamentali di ammissibilità: la necessità che l’atto sia redatto e sottoscritto da un difensore abilitato. Il caso in esame dimostra come il tentativo di agire personalmente possa portare a conseguenze negative, tra cui la condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Il Contesto del Caso: Dal Furto all’Appello
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di furto. L’imputato, dopo la sentenza di primo grado, si era rivolto alla Corte di Appello, la quale aveva confermato la sua responsabilità penale. Tuttavia, i giudici di secondo grado avevano riconosciuto un’attenuante, portando a una rideterminazione della pena in senso più favorevole all’imputato. Nonostante questo parziale successo, l’interessato decideva di impugnare la decisione, presentando un ricorso in Cassazione.
Il Vizio Fatale del Ricorso in Cassazione
L’errore commesso dall’imputato è stato di natura puramente formale, ma con effetti decisivi. Egli ha, infatti, proposto e sottoscritto personalmente l’atto di ricorso. Questa modalità è espressamente vietata dalla legge processuale penale. Gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale stabiliscono chiaramente che, nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione, l’imputato non può stare in giudizio personalmente. È necessaria, a pena di inammissibilità, la rappresentanza tecnica di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, un professionista che possiede una qualificazione specifica per patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La Decisione della Suprema Corte: Inammissibilità e Conseguenze
La Corte di Cassazione, una volta ricevuto l’atto, non ha potuto fare altro che rilevarne il difetto insanabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La procedura adottata è stata quella semplificata prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente una declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è palese, come in questo caso.
Le Conseguenze Economiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del rigido formalismo richiesto per il ricorso in Cassazione risiede nella funzione stessa della Suprema Corte. Essa non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di legittimità, il cui compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Per questo motivo, il legislatore ha previsto un “filtro” tecnico, imponendo che i motivi di ricorso siano elaborati e presentati da un avvocato specializzato. Questa figura garantisce che le censure mosse alla sentenza impugnata siano pertinenti, tecnicamente corrette e non si risolvano in una mera riproposizione delle questioni di fatto già discusse nei gradi di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento è un monito chiaro sull’importanza del rispetto delle regole procedurali, specialmente in un contesto così tecnico come quello del giudizio di legittimità. La scelta di procedere autonomamente, senza l’assistenza di un difensore qualificato, non solo rende vana qualsiasi possibilità di far valere le proprie ragioni, ma espone anche a significative conseguenze economiche. La decisione riafferma un principio cardine del nostro sistema: l’accesso alla giustizia, soprattutto ai suoi livelli più alti, richiede competenza e professionalità, garantite dalla figura indispensabile dell’avvocato cassazionista.
È possibile presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Un ricorso firmato personalmente dall’imputato è dichiarato inammissibile.
Chi è autorizzato a firmare un ricorso in Cassazione?
Soltanto un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, comunemente detto avvocato cassazionista.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione per un vizio di forma?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4756 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 4756 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il 29/07/2002
avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
OSSERVA
Rilevato che COGNOME propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto, riconoscendo però l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione ;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2025